L’ avallo
L’avallo è una dichiarazione cambiaria mediante la quale il dichiarante (detto avallante) assume una garanzia, letterale ed astratta, per il pagamento – totale o parziale – della somma indicata nella cambiale, collocandosi nella stessa posizione formale di un altro obbligato cambiario da lui indicato e detto avallato (art. 35 1. camb.).
Per compiere una dichiarazione di avallo basta apporre sulla cambiale o sull’allungamento la propria firma preceduta dalla clausola “per avallo di…” (il nome dell’avallato) o altra equivalente. Se non si indica il nome dell’avallato, nella cambiale tratta si presume che avallato sia il traente, e nel pagherò cambiario l’emittente (in qualunque tipo di cambiale, perciò, la legge presume che l’avallo dato senza indicazione del garantito è concesso a favore di colui che ha emesso la cambiale).
L’avallante è obbligato nello stesso modo dell’avallato: pertanto è un obbligato diretto se l’avallato è un obbligato diretto, mentre è un obbligato di regresso se l’avallato è un obbligato di regresso (art. 37 c.1 1. camb.). Nell’ordine cambiario, l’avallante si inserisce subito dopo il suo avallato e, perciò, è obbligato cambiariamente verso tutti coloro verso i quali è obbligato l’avallato, mentre, se soddisfa il debito cartolare, può rivolgersi con l’azione cambiaria contro l’avallato e contro tutti coloro che sono obbligati cambiariamente verso l’avallato (cioè contro coloro che, precedono l’avallato nell’ordine cambiario).
L’obbligazione dell’avallante non è sussidiaria rispetto a quella dell’avallato: i due sono debitori cambiari solidali, e quindi il portatore ha diritto di rivolgersi per il pagamento stesso all’avallante senza bisogno di rivolgersi preliminarmente all’avallato. L’obbligazione dell’avallante è valida anche se non lo è quella dell’avallato (ad esempio. l’obbligazione dell’avallato è annullabile perché l’avallato è incapace, ovvero è nulla, perché la sottoscrizione dell’avallato è falsa).
Solo in un caso l’invalidità dell’obbligazione dell’avallato produce l’invalidità dell’obbligazione dell’avallante, e precisamente quando l’invalidità deriva da un vizio di forma (ad esempio, l’avallato ha sottoscritto con il solo cognome, senza aggiungere neppure l’iniziale del nome).
La cambiale di favore
Oltre all’avallo, il pagamento di una cambiale può anche essere garantito mediante l’intervento di un terzo che, sulla base di una convenzione (detta di favore) con colui che è il vero debitore nel rapporto sottostante, rilascia in veste di emittente una cambiale (detta di favore) allo stesso debitore del rapporto sottostante che – a sua volta – quale primo prenditore, la gira a colui che nel rapporto sottostante è il vero creditore, assumendo così quale girante un’obbligazione cambiaria di regresso. E precisamente, l’emittente è detto favorente, il prenditore-girante è detto favorito.
In ipotesi di questo tipo, il favorente rimane obbligato nei confronti dei portatori della cambiale estranei alla convenzione di favore in conformità al tipo di dichiarazione che ha apposto sul titolo. In virtù della stessa convenzione di favore, poi, il favorente ha diritto di ripetere dal favorito le somme che eventualmente è stato costretto a pagare al portatore del titolo in base all’obbligazione cambiaria da lui assunta; a questo fine, il favorente può anche usufruire dell’azione cambiaria se il favorito figura come obbligato cambiario nei suoi confronti (ad esempio, il favorito ha girato la cambiale al favorente perché questi la girasse, divenendo obbligato di regresso, al vero creditore del favorito; pertanto, se il favorente ha dovuto pagare, potrà esercitare a sua volta l’azione cambiaria di regresso contro il favorito).