Un altro grave pericolo che incombe sul portatore è che il traente non abbia presso il trattario i fondi disponibili (assegno a vuoto, o scoperto, per mancanza di provvista). Distinguiamo:
Assegni a copertura garantita, ovvero per garantire il prenditore della esistenza dei fondi, vengono usati nella pratica gli assegni a copertura garantita (detti anche assegni vade mecum), in cui, sulla carta filigranata dell’assegno, è impressa la cifra massima per cui l’assegno può essere emesso. Il banchiere rilascia al cliente moduli per un importo complessivo non superiore ai fondi che il cliente ha disponibili presso di lui; in questo modo i portatori degli assegni possono essere sicuri che presso il trattario esiste la provvista necessaria per il pagamento.
La carta assegni, e precisamente si tratta di un documento rilasciato dal banchiere trattario al cliente che lo sottoscrive nella faccia anteriore, in cui di solito sono indicati:
– il numero della carta
– il numero del conto corrente
– il nome del titolare del conto e della carta
– la data di scadenza della carta
– e l’indicazione dell’importo massimo per cui ciascun assegno può essere emesso.
Mentre, nella faccia posteriore della carta vi è una dichiarazione a stampa in cui il banchiere assicura il buon fine di ogni assegno emesso sulla base di essa, a condizione che il prenditore faccia firmare l’assegno dal traente in sua presenza, accerti la corrispondenza della firma e del numero del conto apposti sull’assegno con quelli risultanti dalla carta, trascriva il numero della carta sul retro dell’assegno e lo presenti per il pagamento al banchiere trattario, anche a mezzo di un altro banchiere a cui l’assegno può essere girato, entro il termine indicato sulla stessa carta-assegni.
Gli effetti giuridici conseguenti al rilascio della carta-assegni sono controversi, poiché da una parte c‟è chi ritiene che la carta-assegni ha una funzione analoga a quella degli assegni a copertura garantita, e dall’altra c‟è – invece – chi ritiene che il banchiere trattario assume (almeno nei confronti del primo prenditore e del banchiere a cui questi ha girato l’assegno) l’obbligo extracartolare di pagarlo, anche in mancanza di provvista, alle condizioni indicate nella carta-assegni.