Le decisioni dei soci sono invalide (art. 2479 ter):
- quando non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo (co. 1).
- quando sono assunte con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società (co. 2). In questo caso, tuttavia, l’impugnazione è possibile soltanto tali decisioni qualora possano recare danno alla società.
Nell’ambito della invalidità viene ripetuta la distinzione tra annullabilità e nullità:
- le decisioni in cui l’invalidità si concreta in annullabilità possono essere impugnate (co. 1):
- dai soci che non vi hanno consentito (dissenzienti, assenti e astenuti).
- da ciascun amministratore.
- dal collegio sindacale (non da ciascuno dei sindaci).
Il termine di novanta giorni decorre dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci, per la quale non è indicato un né termine preciso, dovendo semplicemente essere fatta senza indugio , né una qualche forma di pubblicità della data.
La norma prevede una sorta di rimedio all’invalidità della decisione, consentendo che, a richiesta della società o dello stesso impugnante, il tribunale qualora ne ravvisi l’opportunità assegni un termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
- le decisioni in cui l’invalidità si concreta in nullità sono quelle (co. 3):
- aventi oggetto illecito o impossibile.
- prese in assenza assoluta di informazione. Posto che la mancata convocazione o la mancata verbalizzazione non costituiscono motivi di nullità quando non siano apprezzabili come assenza assoluta di informazione , si deve tuttavia ritenere che costituiscano pur sempre motivi di annullabilità.
La legittimazione all’impugnativa per questi motivi è riconosciuta a chiunque vi abbia interesse ed il termine per procedervi è portato a tre anni dalla trascrizione della decisione sul libro predetto. Fanno tuttavia eccezione le decisioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite , le quali possono essere impugnate senza limiti di tempo.
Perché le deliberazioni inesistenti possano essere equiparate a quelle nulle, è necessario che ricorra l’ipotesi di verbale falso, redatto senza che mai vi sia sta una parvenza di decisione.