Manca ancora per le SRL una disciplina generale sulla invalidità delle decisioni degli amministratori. Si pone quindi il problema dell’applicazione analogica della disciplina legale dell’invalidità delle delibere consiliari per le SPA (art. 2388), con riferimento sia ai vizi di formazione, sia ai vizi di contenuto.

L’applicazione per analogia appare incerta e complessa. Nelle SRL infatti le decisioni gestorie possono essere assunte anche in forma diversa da quella collegiale e cioè in una forma nella quale il problema della validità della decisione non può essere rapportata
al numero degli amministratori presenti alla riunione, bensì alla partecipazione o meno di tutti gli amministratori.

Quando invece le decisioni vanno assunte in forma collegiale dalla disciplina legale delle SPA si applicano le seguenti regole: una presenza minima corrispondente alla maggioranza degli amministratori in carica e il divieto del voto per rappresentanza. Non sembra essere necessaria la regola della deliberazione adottata dalla maggioranza ASSOLUTA degli amm.

Tuttavia c’è chi si oppone all’applicazione analogica delle due regole di cui sopra.
Si può pensare che la disciplina dell’invalidità di tali delibere risulti “inutile” essendoci già la responsabilità degli amministratori.
Tuttavia, ciò è a sua volta contraddetto dall’esistenza, nella disciplina della Spa, sia dell’invalidità che dalla responsabilità.

Dall’articolo 2388 non appare applicabile per analogia la disciplina restrittiva della legittimazione all’impugnazione, dovendo invece trovare applicazione la disciplina testuale propria delle SRL con riferimento alla sola ipotesi di invalidità di decisioni amministrative espressamente regolata (per conflitto di interessi),

  • mentre nelle SPA la legittimazione ad impugnare le delibere consiliari invalide spetta agli amministratori assenti o dissenzienti,
  • nelle SRL il codice riconosce la legittimazione ad impugnare le delibere consiliari adottate con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale agli amministratori e cioè a ciascun amministratore.

Se dunque si ammette che sono invalide le deliberazioni consiliari non conformi
alla legge o allo statuto, si dovrebbe anche ammettere l’invalidità delle decisioni consiliari non collegiali che non siano state adottate in forma scritta e chiara da tutti gli amministratori adeguatamente informati e che non siano state approvate dalla maggioranza degli stessi amministratori.
Allo stesso modo dovrebbero considerarsi invalide anche le decisioni da adottare in forma congiunta, che non siano state approvate da tutti gli amministratori.

Lascia un commento