La legge non dice espressamente quali siano le conseguenze della violazione dei principi di redazione del bilancio. Consapevole dell’inconveniente che deriverebbe dal consentire un’impugnazione del bilancio in relazione alla sua assunta falsità, tuttavia, il legislatore ha ora inserito un nuovo art. 2434 bis, che pone due limitazioni all’impugnativa delle deliberazione di approvazione del bilancio:

  • un termine di decadenza, secondo il quale l’impugnazione non può essere proposta dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo (co. 1).
  • un limite (i soci devono rappresentare almeno il cinque per cento del capitale sociale) alla legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi (co. 2).

Sembra logico ritenere che l’assenza di questo quorum non impedisca comunque l’esercizio di quell’azione di risarcimento che l’art. 2377 co. 4 riconosce ai soci di minoranza che si ritengano danneggiati dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.

 L’art. 2434 bis co. 3 dispone che il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità tiene conto delle ragioni di questa. In forza del principio di continuità dei bilanci, può darsi che la correzione delle poste del bilancio invalidato si rifletta su quelle del bilancio attuale. Qualora questo non si verifichi, tuttavia, gli amministratori si possono limitare a dar notizia, nella loro relazione, del contenuto della sentenza.

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