Nelle società a responsabilità limitata dove la posizione del socio è caratterizzata oltre che da un interesse all’investimento anche da un interesse alla gestione imprenditoriale della società il diritto del socio al voto è previsto senza possibilità di deroga e quindi non ha senso distinguere tra diritto di voto e diritto di intervento in assemblea. Per le società per azioni invece dove l’interesse del socio è principalmente quello di investimento azionario e dove quindi esistono diverse categorie di azioni che si distinguono per attribuire o meno il diritto al voto, è stato lungamente discusso da parte della dottrina se all’azionista cui non spetta il diritto di voto spetti o meno intervenire in assemblea. Tale problema è stato oggi risolto in quanto il codice civile espressamente stabilisce che hanno diritto di intervenire all’assemblea solo coloro che hanno il diritto di voto.
Per quanto riguarda l’esercizio del diritto di voto abbiamo regole generali e regole previste da leggi speciali. Le regole generali non richiedono specifici adempimenti ma solo che il soggetto dimostri la propria legittimazione secondo i principi fissati dalla legge mentre lo statuto può prevedere un preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o una delle banche incaricate fissando il termine entro il quale tale deposito deve avvenire. Hanno diritto e l’obbligo di intervenire i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e anzi per i sindaci il mancato intervento senza giustificato motivo costituisce una causa della decadenza dall’ufficio.
Può capitare anche che i soci pur avendo il diritto di voto non possano esercitarlo concretamente e la legge a tale proposito stabilisce che le relative azioni debbano essere considerate ai fini della costituzione dell’assemblea ma non del calcolo della maggioranza richiesta per l’approvazione della deliberazione. I casi in cui ciò si verifica sono ad. Es. quello del socio moroso, del socio di una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio che partecipa ad un patto parasociale non dichiarato in assemblea o del socio amministratore rispetto a deliberazioni riguardanti la sua responsabilità.
Caso a parte è quello del socio in conflitto di interessi. La legge in tal caso non prevede un divieto di voto ma stabilisce che la deliberazione assunta con il voto determinante di colui che ha un conflitto di interessi è invalida se può recare danno alla società. Abbiamo quindi una situazione diversa da quanto accade se il voto è stato espresso da chi non poteva esercitare il relativo diritto dove la deliberazione è invalida se il voto è stato determinante a formare la maggioranza mentre nel caso del conflitto di interessi la legge richiede anche che si sia verificato un danno per la società. Può accadere anche che il socio dichiarando di essere in conflitto di interessi decida di non esercitare il diritto di voto e questa situazione è uguale a quella in cui il diritto di voto non può essere esercitato in quanto anche in questo caso le relative azioni non sono conteggiate ai fini del quorum deliberativo.