Gli strumenti finanziari, non rappresentando una partecipazione al capitale, si accostano piuttosto ad un rapporto di associazione in partecipazione da collocare al confine tra le azioni e le obbligazioni.

L’avvicinamento ai titoli obbligatori, tuttavia, evidenzia una serie di differenze:

  • le obbligazioni non hanno rilevanza statutaria, mentre gli strumenti finanziari sembrano trovare la loro disciplina nello statuto (art. 2346 co. 6), salve le varie eccezioni sull’organo legittimato alla loro emissione (artt. 2349 e 2447 ter).
  • le obbligazioni trovano un limite all’emissione nel doppio del capitale, della riserva legale e delle riserve disponibili, limite questo che non sussiste per l’emissione di strumenti finanziari, salva l’eccezione prevista dall’art. 2441 co. 3.
  • le obbligazioni non consentono ai loro portatori di interloquire sugli aspetti organizzativi della società, mentre ai possessori degli strumenti finanziari è possibili attribuire un diritto di voice e, in particolare, il diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o un sindaco.
  • le obbligazioni sono emesse sempre e soltanto a fronte del versamento di una somma di denaro, mentre gli strumenti finanziari possono essere emessi anche a fronte di un apporto diverso, anche solo di opera o servizi.

 Pur non rappresentando una partecipazione al capitale, comunque, questi strumenti finanziari possono essere dotati di poteri amministrativi più forti di quelli riconosciuti a talune categorie speciali di azioni.

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