Giacchè l’ attività d’ impresa si risolve in una sequenza di atti organizzati in un ciclo produttivo di beni e servizi, il suo centro d’ imputazione andrà ricercato in chi organizza quella sequenza. La naturale diff tra atti esecutivi ed organizzativi di quel ciclo avverte subito che il centro d’ imputazione dell’ insieme deve ricavarsi dall’ attenzione ai secondi piuttosto che ai primi. Con la conseguenza:
a) che gli effetti giuridici dei singoli atti di cui si compone l’ organizzazione vanno a ricadere su chi il ciclo produttivo abbia organizzato;
b) che il risultato del ciclo produttivo andrà a sua volta imputato a chi lo abbia organizzato; e
c) che per comodità di discorso quel centro d’ imputazione viene indicato come l’ imprenditore.
La complessità dell’ organizzazione d’ impresa esige subito trasparenza della struttura d’ imputazione. Solo nella piccola impresa la paternità materiale del comportamento è sufficiente allo scopo. Là dove invece nel ciclo produttivo si diversificano fenomenologicamente l’ azione organizzativa dell’ imprenditore e gli atti esecutivi compresi nella sequenza organizzata, la spendita del nome dell’ imprenditore ex dir privato, e ancora con le modalità che si vedranno in seguito, risulta indispensabile.
Talora il nome speso e l’ interesse per l’ attività d’ impresa possono non coincidere del tutto; talora chi ha pretesa sui risultati è diverso da colui il cui nome è speso nei confronti di terzi. Nulla a priori si oppone a considerare il dominus occulto come il centro d’ imputazione dell’ attività d’ impresa in luogo di o assieme a colui che appare ai terzi. Nell’ ordinamento vigente la spendita del nome è comunque il criterio di riferimento. Com è ovvio potranno esservi abusi, ed ogni abuso merita di essere contestato, anche ravvisando, nel caso concreto, estensioni di responsabilità.