Impresa familiare
Il concetto di impresa familiare non viene definito nel libro dedicato all’impresa, quanto piuttosto nell’art. 230 bis (co. 1), ovvero all’interno del libro dedicato alla famiglia. Tale impresa familiare, comunque, ricorre quando uno o più familiari prestino in modo continuativo la loro attività di lavoro nella famiglia o, appunto, nell’impresa familiare.
Il dato di fatto della prestazione lavorativa conferisce al familiare una serie di diritti e di poteri:
- il diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia.
- il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa, ai beni acquisiti con essi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Tali diritti sono intrasferibile, a meno che non siano a favore di altri familiari e purché vi sia il consenso di tutti i partecipi.
- il diritto di partecipazione alle decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi ed a quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione dell’impresa. Tali decisioni vengono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa.
Da questa norma, tuttavia, nascono degli interrogativi pressanti, principalmente relativi alla natura dell’istituto: siamo in presenza di un’impresa individuale oppure la norma introduce nell’ordinamento una nuova struttura associativa? E se così fosse, essa avrebbe solo rilevanza interna o anche esterna? In quest’ultimo caso si tratterebbe di un nuovo soggetto collettivo qualificabile come imprenditore o di una collettività di soggetti tutti imprenditori?
Il fatto che tale disciplina sia stata inserita nel libro della famiglia ci lascia intendere che la sua dimensione economica e imprenditoriale arrivi dopo quella familiare, motivo per cui la dottrina è indirizzata verso la considerazione dell’impresa familiare come di un’impresa individuale cui afferiscono tanti rapporti di tipo sostanzialmente obbligatorio. Data questa interpretazione, non è dunque pensabile d’imputare la qualifica imprenditoriale al gruppo, né di caricare tutti i partecipanti di una responsabilità illimitata per le relative obbligazioni.
 Impresa comunitaria
La nozione di impresa comunitaria, ricavata, appunto, dalla normativa comunitaria, fa capo a diversi concetti, principalmente economici. Nei trattati della C.E.C.A. e della C.E.E., tuttavia, si assume un concetto così lato d’impresa da ricomprendervi anche una pluralità di soggetti (imprenditori), nei casi in cui questi si presentino come un unico organismo economico. In tal modo quindi la regolamentazione finisce per indirizzarsi al gruppo piuttosto che alle singole imprese.