La personalità dell’imprenditore è tutelata all’interno dell’impresa come formazione sociale. Da ciò derivano dei limiti all’azione dell’imprenditore: 2° art 41 (l’iniziativa economica non può svolgersi…. in modo da recar danno a sicurezza, libertà e dignità umana) e primo titolo della l.300. Ad oggi quindi l’interesse dei lavoratori è un interesse giuridicamente protetto addirittura maggiore rispetto allo stesso interesse alla retribuzione adeguata: assistiamo quindi a una modificazione dei rapporti imprenditori/lavoratori. Infatti finché l’unico interesse era quello alla retribuzione sufficiente le vicende dell’impresa ricadevano esclusivamente sull’imprenditore e solo in caso di insolvenza dello stesso allora qualche conseguenza poteva arrivare sul lavoratore ma ciò di solito era anche scongiurato dall’attribuzione di un privilegio al lavoratore per i suoi crediti di lavoro. Da quando però si è introdotta la legislazione sui licenziamenti individuali e specie con la l.300 assicurandosi quindi attuazione del principio cos del dir al lavoro potendo i lavoratori esser reintegrati in caso di licenziamento illegittimo, la crisi dell’imprenditore (cessazione azienda, crisi economica dell’azienda) può incidere direttamente sui lavoratori in quanto possono perdere il posto di lavoro per motivi di questo tipo. Proprio per questo oramai i lavoratori hanno una posizione di potere nel campo organizzativo e nell’esercizio dell’attività economica e ad oggi i risultati dell’attività d’impresa possono compromettere il dir a conservare il posto di lavoro, non alla retribuzione. I lavoratori in questo senso potranno anche in un qual modo intervenire nelle decisioni imprenditoriali: ma questa partecipazione dei lavoratori alla gestione non è tanto intesa alla realizzazione dell’interesse di tutti, quanto alla realizzazione dell’interesse dei lavoratori. Quindi non c’è abbandono della conflittualità: i lavoratori non intendono assumere con l’imprenditore poteri e responsabilità a lui competenti, ma intendono controllarne le determinazioni e programmi per assicurarsi che non ledano i loro interessi e questo controllo viene attuato direttamente in posizione di autonomia conservando integri potere contrattuale e strumenti di azione sindacale. (esempio: obbligo di comunicazione in caso di trasferimento di azienda con più di 15 dipendenti ai sindacati). Partecipazione conflittuale quindi che oggi appare la sola compatibile con i principi ex l.300. (verso Francia e Germania dove lavoratori partecipano direttamente alla direzione dell’impresa)

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