La qualità di imprenditore commerciale, dato che non implica condizioni di forma, viene assunta indipendentemente dalla volontà del soggetto. Chiunque eserciti un’impresa commerciale, infatti, è un imprenditore commerciale, sia esso un singolo, un ente oppure una qualsiasi altra persona giuridica. Possono essere imprenditore commerciale anche le collettività organizzate prive di personalità e le persone giuridiche pubbliche, ma queste ultime a patto che l’esercizio della impresa commerciale costituisca l’oggetto esclusivo o principale dell’ente.
Ai fini dell’acquisto o della perdita della qualità d’imprenditore commerciale occorre distinguere fra due categorie di soggetti:
- persone fisiche, persone giuridiche e gruppi associativi privi di personalità, il cui scopo esclusivo o principale non è l’esercizio di un’impresa commerciale.
Tali soggetti acquistano il titolo di imprenditore commerciale attraverso l’esercizio effettivamente svolto di un’impresa commerciale e lo perdono in conseguenza della cessazione di tale esercizio, oppure in conseguenza di una situazione di fatto. Dato che la cessazione dell’impresa consiste, appunto, nella cessazione dell’attività produttiva, ma non implica anche la liquidazione, restano in capo al soggetto quegli effetti che possano essere ricondotti al tempo in cui era imprenditore commerciale (es. fallimento).
- persone giuridiche e gruppi associativi privi di personalità, il cui scopo esclusivo o principale consiste nell’esercizio di un’impresa commerciale.
Tali soggetti sono istituzionalmente imprenditori commerciali, motivo per cui il loro scioglimento o la messa in liquidazione del loro patrimonio risultano essere fatti irrilevanti sino alla cancellazione dal registro delle imprese.