Il ruolo della distinzione
Imprenditore agricolo ed imprenditore commerciale sono le due categorie di imprenditori che il codice distingue in base all’oggetto dell’attività.
Chi è imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale mentre è esonerato dall’applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale: tenuta delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento ed alle altre procedure concorsuali.
L’imprenditore agricolo gode perciò di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale, trattamento che è poi accentuato dalla legislazione speciale (nazionale e comunitaria) attraverso una serie di incentivi e di agevolazioni volti a promuovere lo sviluppo di tale settore fondamentale dell’economia.
Stabilire se un dato imprenditore è agricolo o commerciale serve perciò a definire l’ambito di operatività di tale trattamento di favore.
L’ imprenditore agricolo. Le attività agricole essenziali
In base all’art.. 2135 nozione originaria: È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli che rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura. Questa distinzione è stata mantenuta anche dalla nuova nozione d’imprenditore agricolo introdotta dal d. lgs. 228/2001.
Infatti l’attuale formulazione dell’art. 2135 recita che: “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Le attività agricole possono essere distinte in due grandi categorie:
1 attività agricole essenziali; 2 attività agricole per connessione.
Sono attività agricole essenziali la coltivazione del fondo, la silvicoltura ed allevamento del bestiame.
Per attività essenziali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso… (Rientra nella nozione di coltivazione del fondo l’orticoltura, le coltivazioni in serre e la floricoltura)
1) Selvicoltura = cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti
2) Coltivazione del fondo = orticoltura coltivazione in serra e floricoltura
3) Allevamento di animali = comprendi sia l’allevamento diretto ad ottenere prodotti agricoli, sia l’allevamento di cavalli da corsa o animali da pelliccia e l’attività cinotecnica , l’acquacoltura. + all’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore ittico
Le attività agricole per connessione
Sono tali:
a) le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività’ agricola essenziale.
b) Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente utilizzate nell’attività’ agricola esercitata, comprese quella di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.
Le due descrizioni fatte sopra sono attività oggettivamente commerciali ma in quanto connesse alla loro principale attività agricola vengono, antro certi limiti considerate tali anch’esse. Quindi due sono le condizioni al riguardo necessarie : innanzitutto che il soggetto che la esercita sia già qualificabile imprenditore agricolo in quanto svolge come attività primaria una delle tre attività agricole tipiche e inoltre attività coerente con quella connessa(connessione soggettiva). Quindi e’ imprenditore agricolo il viticoltore che commercializza il suo vino ma e’ considerato imprenditore commerciale colui che commercializza un prodotto agricolo altrui. La connessione soggettiva però non è sufficiente c’è bisogno di una connessione oggettiva fra le due attività;necessario e sufficiente è infatti solo che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività’ agricola essenziale, in breve e’ sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull’attività’ agricola essenziale.
Il Consiglio di Stato, con decisione n. 885 del 16 febbraio 2010 è intervenuto per la prima volta sull’interpretazione dell’art. 2135, stabilendo che in agricoltura, le «attività connesse»
esercitate dall’imprenditore agricolo non costituiscono un’ulteriore definizione che si aggiunge alle fondamentali, ma sta ad indicare che esse non possono essere esercitate da soggetti diversi dall’imprenditore agricolo che esercita una o più delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali. Per cui, un impianto industriale destinato alla produzione di combustibile può essere considerato strettamente connesso con la trasformazione di prodotti agricoli soltanto nel caso in cui l’aspetto industriale di trasformazione sia, per un verso, connesso alla chiusura del ciclo produttivo agricolo e, per altro verso, non sia prevalente, per modalità di approvvigionamento o di trasformazione, rispetto all’attività agricola in quanto tale.
L’ imprenditore commerciale
E’ colui che svolge una delle attività elencate nell’art.2195 cioè:
- attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi (tutte quelle imprese che posso essere qualificate tali in quanto fanno una produzione a livello industriale.
- attività intermediaria nella circolazione di beni e servizi, praticamente le imprese di puro commercio come il venditore all’ingrosso o al minuto
- attività di trasporti di beni o persone per acqua, terra e aria.
- attività bancaria e assicurativa(sempre funzione di intermediazione di quel bene particolare chiamato denaro invece l’attività’ assicurativa produce particolari servizi quindi e’ di produzione).
- altre attività ausiliarie delle precedenti dove vi rientrano le agenzie di mediazione,di deposito, di commissione, di spedizione, di pubblicita’ commerciale, di marketing ecc. Che possono tutte essere considerate produttrici di servizi quindi una ulteriore sottocategoria delle imprese del numero 1.
Da qui si può capire che le imprese dei punti 3,4,5 sono semplici sottospecie dei primi due punti che si distinguono in imprese produttrici ed intermediarie. Come già detto c’e’ una terza specie di impresa che non e’ menzionata dal legislatore ma che va via via qualificandosi come impresa civile : l’imprenditore civile, in quanto ne’ agricolo ne’ commerciale, sarebbe sottoposto solo allo statuto generale dell’imprenditore, ma non a quello dell’imprenditore generale, perciò non fallirebbe. Vengono qualificate imprese civili:
a) imprese che producono beni senza trasformare materie prime quali le imprese minerarie e le imprese di caccia e pesca.
b) Imprese che producono servizi senza trasformare materie prime naturalmente diverse da quelle previste nel punto 3 dell’art.2195. vi rimangono quindi quelle produttrici di spettacoli, agenzie matrimoniali.
In sintesi sarebbero imprese civili, tutte quelle imprese ausiliarie di attività non commerciali. Però questa elencazione e soprattutto questa ulteriore suddivisione delle imprese non e’ condivisa dalla dottrina prevalente. Si arriva perciò alla conclusione della seguente lettura dell’art.2195: e’ attività commerciale quella diretta alla produzione di beni o servizi non agricoli e quella rivolta alla circolazione di beni non qualificabile come agricola per connessione. Più sinteticamente e’ imprenditore commerciale ogni imprenditore non agricolo. Per le imprese civili non resta alcun spazio