Il trasferimento della partecipazione sociale

Per quanto riguarda il trasferimento della partecipazione sociale distinguiamo:

  • Per gli accomandatari: resta ferma per i soci accomandatari la disciplina prevista per la società in nome collettivo. Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il trasferimento per atto tra vivi della quota degli accomandatari può avvenire solo con il consenso di tutti gli altri soci. Per la trasmissione a causa di morte sarà necessario anche il consenso degli eredi.
  • Per gli accomandanti: la loro quota è liberamente trasferibile per causa di morte, senza che sia perciò necessario il consenso dei soci superstiti. Per il trasferimento per atto tra vivi è necessario il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente.

Lo scioglimento della società in accomandita

Tale società si scioglie, oltre che per le cause previste per la società in nome collettivo, quando rimangono solo soci accomandatari o solo soci accomandanti, sempre che nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Se sono venuti meno i soci accomandatari, gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio (anche un accomandante) i cui poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Per il procedimento di liquidazione e l’estinzione della società valgono le regole dettate per la società in nome collettivo. Cancellata la società dal registro delle imprese, i creditori rimasti insoddisfatti, potranno far valere i loro crediti nei confronti dei soci accomandanti solo nei limiti di quanto dagli stessi ricevuto a titolo di quota di liquidazione, dato che essi non erano soci a responsabilità illimitata.

La società in accomandita irregolare

È irregolare la sas il cui atto costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese.

Come per la snc, l’omessa registrazione non impedisce la nascita della società.

Nell’accomandita irregolare i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali, art. 2317, 2° comma.

Per quanto riguarda il divieto di immistione nella accomandita irregolare ha carattere assoluto, infatti nemmeno una procura speciale per singoli affari esonera l’accomandante da responsabilità illimitata verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.

Per il resto vale la stessa disciplina della snc irregolare:

  • i creditori sociali possono agire direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, come per la ss, su di essi incombe l’onere di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui quali i creditori possono agevolmente soddisfarsi, art. 2268. Cioè viene meno il beneficio di escussione, art. 2304;
  • i creditori particolari del socio possono chiedere in tempo la liquidazione della quota del loro debitore, provando che gli altri beni di questi siano insufficienti a soddisfarli, art. 2270. Questa possibilità è preclusa quando la società è regolare, art. 2307;
  • ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio, art. 2297, 2° comma.

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