Nelle società di persone il conferimento può essere costituito anche dall’obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa a favore della società. Esso è chiamato socio d’opera o di industria.
Il socio d’opera non è un lavoratore subordinato e non ha diritto al trattamento salariale e previdenziale come i lavoratori subordinati.
Il compenso per il suo lavoro è rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della società. Il socio d’opera corre il rischio di lavorare invano se l’esercizio dell’attività si chiude senza utili, così come il socio che ha apportato capitale rischia di non ricevere utili per l’uso sociale del suo denaro.
In sede di liquidazione il socio d’opera parteciperà solo alla ripartizione dell’eventuale attivo che residua dopo il rimborso del valore nominale del conferimento ai soci che hanno apportato capitali. Non ha diritto, però, salvo diversa pattuizione, al rimborso del valore del suo apporto.
Nulla vieta che anche ai soci d’opera sia pattiziamente riconosciuto il diritto alla restituzione del valore dell’apporto. In mancanza di pattuizioni, la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, e fissata dal giudice secondo equità, art. 2263.