Il registro delle imprese è istituito in ciascuna provincia presso la camera di commercio.
L’attività dell’ufficio è svolta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. Il registro è diviso in due sezioni: la sezione ordinaria e la sezione speciale.
Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori (non agricoli) per i quali l’iscrizione nel registro delle imprese era originariamente prevista dal codice civile:
– gli imprenditori individuali commerciali non piccoli
– tutte le società tranne la società semplice, anche se non svolgono attività commerciale
– consorzi
– gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale.
– le società estere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della loro attività
Nella sezione speciale ci sono tre sezioni:
– nella prima sono iscritti gli imprenditori che secondo il codice civile ne erano esonerati e per i quali l’iscrizione, introdotta con la riforma del 1993, aveva originariamente solo funzione di pubblicità notizia; vale a dire gli imprenditori agricoli individuali, i piccoli imprenditori, le società semplici, sono inoltre annotati gli imprenditori artigiani già iscritti nel relativo albo.
– nella seconda sono iscritte le società fra professionisti. Istituita dall’art. 16 del d. lgs. 2-2-2001 si iscrivono attualmente le sole società tra avvocati, con funzione di pubblicità notizia.
– la terza è dedicata alla pubblicità dei legami di gruppo.
Il d.lgs. n. 155/2006 ha previsto un’ulteriore sezione speciale, per l’iscrizione delle imprese sociali. Ma, attualmente, manca il relativo regolamento attuativo.
Le iscrizioni devono essere fate nel registro delle imprese della provincia in cui l’impresa ha la sede, e per agevolare le ricerche da parte dei terzi, negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato il registro presso il quale l’iscrizione è avvenuta. Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve controllare che la documentazione è formalmente regolare (regolarità formale), nonché la veridicità dell’atto o del fatto (regolarità sostanziale). L’inosservanza dell’obbligo di registrazione è punita con sanzioni pecuniarie amministrative e con sanzioni indirette; esclusione dal beneficio del concordato preventivo (art 160 legge fall) e dell’amministrazione controllata (art 187 legge fall).
L’iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di pubblicità legale, serve cioè non solo a rendere conoscibili i dati pubblicati, ma anche, a seconda dei casi, efficacia dichiarativa, costitutiva o normativa. Di regola l’iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia semplicemente dichiarativa. I fatti e gli atti soggetti ad iscrizioni ed iscritti sono opponibili a chiunque e lo sono dal momento stesso della loro registrazione. (per le sole società capitali; s. per azioni, s. a responsabilità limitata l’opponibilità diviene piena solo dopo il decorso di 15 giorni di iscrizione). In alcune ipotesi l’iscrizione produce effetti ulteriori e più rilevanti.
E’ anche presupposto perché l’atto sia produttivo di effetti, sia fra le parti che per i terzi (efficacia costitutiva totale), o solo nei confronti dei terzi (efficacia costitutiva parziale). In altri casi, l’iscrizione nella sezione ordinaria è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico. E’ questo il caso della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice. L’iscrizione nelle sezioni speciali del registro ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. Eccezione: con il d. lgs 228/2001 per l’imprenditore agricolo l’iscrizione nella sezione speciale ha oltre che efficacia di pubblicità notizia, anche di pubblicità legale.
E’ stata inoltre istituita una apposita sezione speciale relativa alle società tra professionisti nella quale si iscrivono, con funzione di pubblicità notizia, le società tra avvocati introdotte dal D. Lgs 96/2001 alle quali si applica peraltro, per quanto non espressamente previsto, la disciplina , della snc.