Il recesso
Il recesso è lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio, art. 2285.
Se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio può recedere liberamente.
Il recesso dovrà essere comunicato a tutti gli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi, art. 2285, 3° comma, ed ha effetto decorso tale termine.
Nella snc, in caso di proroga tacita della società, il socio ha diritto di recesso, art. 2307, 3° comma.
Se la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso per legge solo se sussiste giusta causa, art. 2285, 2° comma, cioè se il recesso è una reazione ad un illegittimo comportamento degli altri soci tale da incrinare la reciproca fiducia.
Anche la volontà di recedere per giusta causa deve essere portata a conoscenza degli altri soci, ma in tal caso il recesso ha effetto immediato.
Il contratto sociale può prevedere altre ipotesi di recesso oltre quelle stabilite per legge, specificandone le modalità di esercizio, detto recesso convenzionale.
L’esclusione
L’ultima delle cause di scioglimento parziale del rapporto sociale è costituita dall’ esclusione del socio della società. Essa può aver luogo di diritto oppure è facoltativa, cioè è rimessa alla decisione degli altri soci.
È escluso di diritto, art. 2288:
il socio che sia dichiarato fallito; l’esclusione opera dal giorno stesso della dichiarazione di fallimento;
il socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota, nei casi consentiti per legge; l’esclusione opera solo quando la liquidazione sia avvenuta effettivamente.
L’esclusione facoltativa, art. 2286, può avvenire per:
gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale, come il mancato conferimento di quanto promesso o il comportamento ostruzionistico del socio;
interdizione, inabilitazione del socio;
sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile agli amministratori.
L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci calcolata per teste, art. 2287.
La deliberazione, motivata, deve essere comunicata al socio escluso ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla data di comunicazione. Entro tale termine il socio può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione della delibera.
Se la società è formata da soli due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata direttamente dal tribunale su domanda dell’altro, art. 2287, 3° comma, e diventa operante quando la sentenza sia passata in giudicato.
La liquidazione della quota
In tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale. O meglio, hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, art. 2289.
Ciò significa che il socio non ha diritto alla restituzione dei beni conferiti in proprietà o in godimento finché dura la società.
Il valore della quota è determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, tenendo conto delle operazioni in corso. La situazione patrimoniale della società va determinata attribuendo ai beni il loro valore effettivo, nonché tenendo conto del valore di avviamento dell’azienda sociale, degli utili e delle perdite delle operazioni in corso.
Il pagamento della quota spettante al socio deve essere effettuato entro 6 mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto, art. 2289, e se richiesto dal creditore particolare deve essere fatto entro tre mesi dalla richiesta, art. 2270.
Il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono responsabili delle obbligazioni sociali contratte prima dello scioglimento del rapporto.