Presupposto fondamentale per esercitare l’azione di regresso è la constatazione dei fatti che autorizzano al regresso stesso. Nel caso in cui il regresso dipenda dalla dichiarazione di fallimento del trattario o dell’emittente (e nel caso di cambiale non accettabile del traente) tale constatazione si ha attraverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Negli altri casi invece la constatazione deve essere fatta tramite il protesto. Il protesto è una dichiarazione solenne dei fatti mediante atto pubblico redatto da notaio o ufficiale giudiziario o un suo aiutante (se nel comune non esiste un notaio o un ufficiale giudiziario anche dal segretario comunale). Il notaio e l’ufficiale giudiziario possono avvalersi della collaborazione di presentatori, nominati dal presidente della corte di appello, che presentano il titolo, ne incassano l’importo o constatano il mancato pagamento.

L’atto di protesto viene invece redatto successivamente dal notaio o dall’ufficiale giudiziario , il protesto può essere annotato sulla cambiale o posto su un atto separato e ha valore di atto pubblico.  Il protesto per mancata accettazione esenta il portatore dalla presentazione della cambiale per il pagamento o dal protesto per mancato pagamento.  Efficacia pari al protesto è riconosciuta alla dichiarazione di rifiuto dell’accettazione o del pagamento scritta dal trattario sulla cambiale.  Il portatore può essere esonerato dall’obbligo del protesto se sulla cambiale sia stata posta la clausola “senza protesto” o altra equivalente. Però  la clausola deve essere apposta dal traente o dall’emittente in quanto se è apposta da un girante o da un avallante ha valore solo nei confronti di questo e quindi nei confronti degli altri il portatore non è esonerato dall’obbligo del protesto  L’esonero dal protesto non dispensa comunque dagli altri adempimenti richiesti (presentazione della cambiale, avviso ai giranti).

La legge fissa precisamente i termini per elevare protesto.  Il portatore, indipendentemente dal protesto, ha l’obbligo di dare avviso al proprio girante, al traente e agli eventuali avallanti di questi della mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni successivi al protesto (o alla presentazione in caso di clausola “senza protesto”) e ogni girante deve a sua volta dare avviso al proprio girante. La mancata presentazione o il mancato protesto nel caso questo sia obbligatorio comportano decadenza per il portatore dall’azione di regresso mentre il mancato avviso comporta solo l’obbligazione al risarcimento degli eventuali danni.

 

L’esercizio del regresso

Il portatore può rivolgersi con l’azione di regresso nei confronti di qualunque obbligato senza dover rispettare l’ordine delle girate, può agire contro uno solo di essi o congiuntamente contro più di essi. Lo stesso diritto spetta a colui che, obbligato in via di regresso, abbia pagato il portatore nei confronti degli obbligati anteriori  e che quindi può chiedere a ciascuno di essi il rimborso integrale di quanto pagato oltre agli interessi e alle spese.   L’obbligato che ha pagato non può esercitare invece azione cambiaria di regresso nei confronti degli eventuali coobbligati di pari grado (es. coavallanti) e contro questi potrà agire solo in via extracambiaria esercitando il diritto di rivalsa in base ai principi posti dal diritto civile per le obbligazioni solidali. All’obbligato di regresso che paga deve essere consegnata la cambiale e il protesto e egli ha il diritto di cancellare dalla cambiale la propria firma e quella degli obbligati successivi.

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