Realizzazione giudiziale dei diritti cambiari: titolo esecutivo e processo cambiario
L’azione cambiaria (diretta o di regresso) gode di un particolare regime processuale volto a consentire al creditore un più rapido recupero della somma dovutagli. A tale proposito la legge stabilisce una procedura esecutiva tramite la quale la cambiale originariamente in regola con il bollo vale come titolo esecutivo. Il possessore pertanto può iniziare la procedura esecutiva sui beni del debitore senza doversi munire preventivamente di un provvedimento giudiziale di condanna.
In alternativa è previsto il procedimento ordinario in base al quale il portatore della cambiale può avvalersi dell’ordinario procedimento di cognizione volto ad ottenere la sentenza di condanna. Questa è peraltro l’unica via praticabile qualora la cambiale non fosse originariamente in regola con il bollo e purchè sia stata successivamente regolarizzata. Su istanza del creditore il giudice deve emettere sentenza provvisoria di condanna se le eccezioni opposte dal debitore sono di lunga indagine imponendo al creditore il versamento di una cauzione qualora lo ritenga opportuno.
L’esecuzione può essere sospesa qualora il debitore disconosca la propria firma o il potere di rappresentanza di chi ha sottoscritto la cambiale o ricorrano gravi e fondati motivi ma in questo caso la sospensione è subordinata alla prestazione di una cauzione, Per quanto riguarda le eccezioni opponibili dal debitore vale quanto già detto in generale per i titoli di credito.
I diritti cambiari si prescrivono in tre anni per gli obbligati principali e di un anno o sei mesi per gli obbligati di regresso.
Le azioni extra cambiarie
L’azione causale
L’emissione e la circolazione della cambiale hanno di regola fondamento in un rapporto preesistente di debito tra chi da e chi riceve il titolo e tale rapporto non si estingue con l’emissione o la girata della cambiale a meno che non si provi che il rilascio della cambiale ha prodotto novazione del rapporto causale. Per realizzare il proprio credito quindi il portatore della cambiale ha a disposizione oltre alle azioni cambiarie (diretta o di regresso) anche l’azione causale. Ovviamente l’azione causale è possibile solo quando l’esercizio dell’azione cambiaria non sia più possibile o si sia prescritta o quando, essendo mancata l’accettazione e il pagamento il portatore non abbia più interesse ad esercitare l’azione cambiaria o la stessa si sia prescritta e oltretutto la legge sottopone tale possibilità ad alcuni limiti.
A parte il limite per cui deve sussistere la necessità di far ricorso all’azione causale (e quindi questa non può’ essere esperita con preferenza sull’azione cambiaria per libera scelta del portatore) esiste l’altro limite per cui va tutelata la posizione di colui contro il quale l’azione si rivolge in modo tale che gli sia permesso di esercitare a sua volta i diritti cambiari in sostituzione del portatore. Quando quindi l’azione causale è rivolta contro un obbligato di regresso l’azione causale è consentita solo quando questo sia in condizione di poter esercitare a sua volta i diritti cambiari nei confronti dei precedenti obbligati di regresso.
La legge richiede quindi in questo caso per l’esercizio dell’azione causale che la cambiale sia stata depositata presso la cancelleria del giudice e che sia stato levato il protesto e compiute le formalità necessarie per conservare l’azione di regresso. Tali formalità non sono ovviamente necessarie qualora l’azione cambiaria si rivolta contro il debitore principale. Pertanto in caso di decadenza o prescrizione dell’azione cambiaria l’azione causale può rivolgersi solo contro il debitore principale ed è preclusa nei confronti degli obbligati di regresso.
L’azione di arricchimento
Può verificarsi che il portatore della cambiale abbia perduto, per decadenza o prescrizione tutte le azioni cambiarie e non abbia alcuna azione causale da esercitare. In questo caso la legge cambiaria gli consente di agire contro il traente, l’accettante, l’emittente o il girante per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suo danno. L’azione, inquadrabile in quella generale d ingiustificato arricchimento, sarà in concreto esercitabile solo nei confronti dell’obbligato cambiario beneficiario dell’arricchimento. Quindi di regola nei confronti dell’accettante nella cambiale tratta o dell’emittente nel pagherò. L’azione di arricchimento cambiario si prescrive in un anno al giorno della perdita dell’azione cambiaria.
La cambiale come mezzo di finanziamento
L’accettazione bancaria – Le cambiali finanziarie – Le cambiali sono state utilizzate anche per operazioni non di credito individuale ma volte alla raccolta di pubblico risparmio. In un primo tempo ciò avveniva tramite le accettazioni bancarie, operazione complessa che prevedeva un duplice rapporto tra imprenditore e banca e imprenditore e societĂ finanziaria. Oggi tale strumento non è piĂą utilizzato ed è stato sostituito da quello della cambiale finanziaria che costituisce il nuovo strumento di finanziamento delle imprese.
La loro funzione è quella di offrire alle imprese, soprattutto a quelle non abilitate ad emettere obbligazioni, uno strumento per raccogliere direttamente tra il pubblico il capitale di credito a breve termine alternativo rispetto al ricorso al credito bancario spesso troppo costoso. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all’ordine emessi in serie, con scadenza non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi dalla data di emissione e con un taglio minimo non inferiore a circa 51.000 euro. La loro struttura è quella del pagherò cambiario e quindi contengono una promessa incondizionata di pagamento da parte dell’emittente.