E’ imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso e consumo personale (impresa per conto proprio)? La destinazione del mercato non è richiesta da alcun dato legislativo. E’ imprenditore anche chi lo è per conto proprio anche se vi sono tesi discordanti. Infatti una parte della dottrina è contraria vista la concezione economica dell’imprenditore come soggetto che svolge funzione intermediaria fra proprietari dei fattori produttivi e consumatori. Ciò induce a ritenere che la destinazione allo scambio della produzione è implicitamente richiesta dal carattere professionale dell’attività di impresa ovvero dalla natura economica della stessa o quanto meno dalla funzione di tutela dei terzi della disciplina dell’impresa.
Funzione di tutela che non avrebbe senso quando un soggetto risolve la propria attività produttiva in se stesso senza entrare in contatto con i terzi. Quindi l’applicazione della disciplina dell’impresa non si può far dipendere dalle mutevoli intenzioni di chi produce ma deve fondarsi esclusivamente sui caratteri oggettivi fissati dall’art. 2082 codice civile.
Vi sono alcune ipotesi in cui non si può parlare di imprese per conto proprio.
Non è impresa per conto proprio:
– la società cooperativa che produce esclusivamente per i propri soci. La società cooperativa è soggetto di diritto distinto dai suoi soci ed i soci fruiscono dei beni prodotti dalla società in base a rapporti di scambio con la cooperativa;
– l’azienda costituita dallo Stato o da altri enti pubblici per la produzione di beni o servizi da fornire dietro corrispettivo.
Possono, invece, considerarsi imprese per conto proprio:
– la coltivazione del fondo finalizzata al soddisfacimento dei bisogni dell’agricoltore e della sua famiglia;
– la costruzione in economia, cioè la costruzione di appartamenti non destinati alla rivendita.
Il caso del coltivatore del fondo ci dimostra che non vi è incompatibilità fra impresa per conto proprio ed economicità, dato che l’attività produttiva può considerarsi svolta con metodo economico anche quando i costi sono coperti da un risparmio di spesa o da un incremento del patrimonio del produttore. Inoltre, le esigenze di tutela dei terzi possono ricorrere anche rispetto all’impresa per conto proprio.