Il gruppo di società è una aggregazione di imprese societarie formalmente autonome e indipendenti l’una dall’altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria. Tutte sono infatti sotto l’influenza dominante di un’unica società. Nei gruppi ad un’unica impresa sotto il profilo economico corrispondono più imprese sotto il profilo giuridico.

Il gruppo di società ha l’assetto organizzativo tipico assunto dalle imprese di grande, grandissima dimensione per combinare i vantaggi dell’unità economica con quelli offerti dall’articolazione in più strutture formalmente distinte e autonome. Tali gruppi si distinguono in:

A) gruppi a catena: la società A (capogruppo) controlla e dirige la società B, che a sua volta controlla dirige la società C e così via.

B) gruppi stellari o a raggiera: la capogruppo A controlla e dirige contestualmente tutte le altre società.

La presenza di aggregazioni societarie sollecita una specifica disciplina diretta a soddisfare un triplice ordine di esigenze:

a) assicurare una adeguata informazione sui collegamenti di gruppo, sui rapporti finanziari e commerciali fra società del gruppo;

b) evitare che eventuali intrecci di partecipazioni alterino l’integrità patrimoniale delle società coinvolte e il corretto funzionamento degli organi decisionali della capogruppo;

c) evitare che le scelte operative delle singole società del gruppo pregiudichino le aspettative di quanti fanno affidamento esclusivamente a sulla consistenza patrimoniale e sui risultati economici di quella determinata società.

In presenza di un gruppo di controllo societario si rendono applicabili al fenomeno di gruppo, sia le norme, introdotte prima della riforma del 2003 che regolano i rapporti fra società controllante e società controllate, sia le ulteriori disposizioni introdotte della riforma del 2003 dedicate alle società o enti che esercitano attività di direzione e di coordinamento di altre società.

In base all’attuale disciplina è infatti istituita un’apposita sezione del registro delle imprese nella quale sono iscritti i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e le società alla stessa sottoposte. Queste ultime sono inoltre tenute ad indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione all’altrui attività di controllo e coordinamento. Bilancio consolidato di gruppo (artt.25-43 d.lgs 127/1991): consente di conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria e economica del gruppo considerato unitariamente, attraverso l’eliminazione delle operazioni intercorse fra le società del gruppo.

Passi avanti sono stati compiuti con la riforma del dominatore anche per quanto riguarda la tutela degli azionisti esterni e dei creditori delle società controllate contro possibili abusi della controllante, che induca le prime al compimento di atti vantaggiosi per il gruppo unitariamente considerato, ma pregiudizievoli per il proprio patrimonio.

Con la disciplina della Spa e della Società a responsabilità limitata unipersonale introdotto dalla riforma del 2003, la responsabilità diretta della capogruppo per le obbligazioni assunte dalle società figlia resta esclusa anche quando la prima è unico socio delle seconde. L’indipendenza formale comporta però che la capogruppo non può legittimamente imporre alle società figlie il compimento di atti che contrastino con gli interessi delle stesse separatamente considerate.

L’art. 2497-ter stabilisce infatti che “le decisioni delle società soggette all’attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione”. Una specifica disciplina è poi dettata per i finanziamenti concessi alle società controllate dalla capogruppo o da altri soggetti alla stessa sottoposti (art. 2497-quinquies), al fine di evitare che un eccessivo indebitamento danneggi gli altri territori sociali.

Se la società finanziata fallisce entro un anno dal rimborso, la somma riscossa deve essere restituita. La società capogruppo è tenuta a indennizzare direttamente azionisti e creditori delle società controllate per i danni dagli stessi subiti per il fatto che la propria società si è stupidamente attenuta alle direttive di gruppo lesive del proprio patrimonio.

Le società o gli enti che violano i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società soggette alla loro attività di direzione e coordinamento “sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale” (art. 2497, 1 comma).

L’azione esercitata dai soci e dai creditori sociali è azione diretta e non surrogatorio di quelle che eventualmente spettano alla società controllata, sicché il risarcimento dei danni spetta direttamente alla prima e non alla seconda. Poiché il danno subito dai soci o dei creditori della società controllata è pur sempre un riflesso del danno subito da quest’ultima, l’azione di risarcimento danni nei confronti della capogruppo è esperibile solo se essi non sono stati soddisfatti dalla società controllata (art. 2497, 3 comma).

Il danno va valutato considerando il risultato complessivo dell’attività di direzione e di coordinamento e quindi i vantaggi compensativi che possono derivare dall’appartenenza ad un gruppo. Ulteriore significativa novità della riforma del 2003 e il riconoscimento del diritto di recesso dei soci di una società soggetta ad attività di direzione e di coordinamento in presenza di eventi riguardanti la società capogruppo.

Il diritto di recesso è infatti riconosciuto ai soci di una società non quotata che entra a far parte di gruppo, se “ne deriva una alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto” che consenta associo di alienare la propria partecipazione.

“Gli amministratori delle società che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società dichiarata insolvente e dei danni da questi cagionati alla società stessa (art. 90 d.lgs. 270/1999, e già l’art. 3, 10 comma, legge 95/1979). Gli amministratori delle società dominanti sono coinvolti nella responsabilità degli amministratori delle società dominate, per i danni da questi ultimi cagionati alla prima società per il fatto di aver stupidamente dato attuazione alle direttive di gruppo.

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