Con il diritto di autore la legge tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro o alla cinematografia e attualmente tale tutela  è stata estesa alle fotografie di carattere creativo, ai programmi per elaboratore, alle banche dati e alle opere di disegno industriale, Oggetto della tutela è la creazione ossia la manifestazione originale della personalità umana e l’effettivo valore letterario e artistico non è rilevante in quanto la tutela è accordata anche alle opere modeste o le opere che affrontano problemi già conosciuti purchè originale sia la forma rappresentativa ossia la manifestazione del pensiero. Ne deriva quindi una diversità con le invenzioni industriali le quali sono tutelate dalla legge proprio in funzione della loro utilità pratica.

L’acquisto del diritto di autore è automatico per il solo fatto che l’opera è stata creata e non è subordinato alla registrazione, la quale a differenza delle invenzioni industriali non ha quindi effetto costitutivo  ma solo effetto amministrativo e probatorio.  La tutela giuridica ha una durata lunga e precisamente tutta la vita dell’autore e fino al termine dei 70 anni successivi alla morte e si attua a prescindere da qualsiasi utilizzazione pratica dell’opera riconoscendo anzi all’autore il cosiddetto diritto di inedito e cioè di impedire la divulgazione dell’opera.

La tutela giuridica del diritto di autore si attua mediante il riconoscimento all’autore di un diritto personale (diritto morale) e di un diritto patrimoniale (diritto di utilizzazione economica).  Il diritto morale comprende le seguenti facoltà:

a) diritto di essere riconosciuto autore dell’opera e rivendicarne la paternità

b) diritto di anonimo e quindi diritto dell’autore a non rivelarsi al momento della pubblicazione dell’opera

c) diritto di inedito ossia di non pubblicare l’opera o di ritirare l’opera dal commercio per gravi ragioni morali indennizzando ovviamente coloro che hanno acquistato diritti patrimoniali sull’opera stessa

d) diritto di opporsi a mutlazioni, deformazioni o modificazioni dell’opera, diritto che trova alcune limitazioni nella cinematografia e nelle opere di architettura.

Il diritto morale di autore come diritto personale  è intrasmissibile ma dopo la morte dell’autore esso può essere esercitato (tranne che per la facoltà di ritirare l’opera dal commercio) dagli aventi causa. In questo modo non si ammette la successione in un diritto personale ma si tratta di un diritto proprio dei familiari esercitato per ragioni familiari degne di essere protette così come avviene per la tutela del nome. Nel diritto patrimoniale di autore rientrano invece il diritto di pubblicazione, di riproduzione e di smercio.

Soggetti del diritto di autore : opere in collaborazione . Soggetto del diritto di autore è l’autore dell’opera e per quanto riguarda i diritti patrimoniali anche i suoi aventi causa. L’opera di ingegno può essere il risultato della collaborazione di più persone. Nel caso in cui la collaborazione si attua per parti distinte (es, enciclopedie e dizionari) l’opera di ciascun autore è ben individuata e autonoma nel suo complesso. In questo caso il diritto di autore di ciascun collaboratore è distinto da quello dell’altro. La collaborazione può invece attuarsi senza la possibilità di distinguere le parti mediante l’effettuazione di attività separate e in questo caso abbiamo una comunione pro indiviso dell’opera regolata dai principi generali sulla comunione.

 

Acquisto e disposizione del diritto di autore – contratti di edizione

L’acquisto del diritto d’autore si ha come si è detto con la stessa creazione dell’opera. Solo ai fini amministrativi e probatori è richiesta la registrazione nel registro pubblico generale delle opere protette.  In tale registro devono essere annotati gli atti di trasferimento dei diritti di autore e la registrazione fa fede, fino a prova contraria, dell’esistenza dell’opera, della sua pubblicazione e degli eventuali atti di disposizioni compiuti su di essa.

Tra gli atti di disposizione ricordiamo il contratto di edizione con il quale l’autore concede ad un’altra persona (editore) il diritto di pubblicare l’opera a proprie spese  e l’editore si obbliga a riprodurre l’opera, a metterla in vendita e a pagare il compenso pattuito (si tratta quindi di un contratto a prestazioni corrispettive)  L’autore può richiedere la risoluzione del contratto se l’editore non effettua la pubblicazione nei tempi stabiliti e anche  dopo la stipulazione del contratto è consentito all’autore per gravi motivi morali di ritirare l’opera dal commercio tenendo però indenne l’editore.

Lascia un commento