Il controllo
L’art. 2476 stabilisce il diritto dei soci che non partecipano all’amministrazione di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali.
Il diritto di consultazione può essere esercitato dai soci anche tramite professionisti di loro fiducia e conseguentemente il diritto di consultazione non viene limitato solo ai libri sociali ma anche a tutti i documenti relativi all’amministrazione.
L’esigenza informativa per i soci è strumentale all’adozione di decisioni valide, all’esercizio dell’azione sociale di responsabilitĂ contro gli amministratori, alla richiesta di revoca giudiziale degli stessi amministratori; per gli amministratori invece l’esigenza informativa ha le sue principali ragioni d’essere nella necessitĂ di agire in modo informato e di poter evitare di essere considerati responsabili per i danni conseguenti ad atti di gestione compiuti da altri amministratori, dimostrando di essere esenti da colpa ed essendo a conoscenza dell’atto, abbiano fatto constare il proprio dissenso (amministrazione congiunta), ed in caso di amministrazione disgiunta dove vale la diversa regola per cui ciascun amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
Il diritto di controllo dei libri
sociali non può essere esercitato dall’amministratore tramite professionisti di sua fiducia.
Il controllo legale dei conti
Il controllo legale dei conti non è obbligatorio in tutte le SRL.
A norma dell’articolo 2477, l’atto costitutivo può prevedere, determinandone la competenza e i poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le SPA (120.000 euro).
Si potrebbe pensare che, quando il capitale è inferiore, i soci scelgono se dare il controllo dei conti ad un collegio sindacale o ad un revisore esterno, comunque sono obbligati a scegliere tra uno dei due.
Questa interpretazione è smentita, però, dalla disciplina dell’impugnazione nel conflitto d’interessi, per cui, nelle Srl con capitale minore di 120000€, possono mancare sindaci e revisori.
La nomina del collegio sindacale diventa obbligatoria anche se per due esercizi vengono superati 2 limiti: totale dell’attivo patrimoniale superiore a 3 milioni 125 mila euro; fatturato da cui risultano i ricavi delle vendite e delle prestazioni effettuate durante l’esercizio della societĂ superiore a 6 milioni e 250 mila euro; almeno 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Tuttavia, ci si chiede se sono possibili revisori E sindaci, nonostante il dato normativo sia caratterizzato dalla O disgiuntiva.
In mancanza di determinazione statutaria delle competenze e dei poteri, il silenzio dei soci dovrebbe considerarsi corrispondente alla suddivisione di competenze prevista dalla legge nelle SPA quando sono presenti entrambe le figure: ragione per cui dovrebbe spettare ai sindaci la vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societĂ e sul suo corretto funzionamento; ed al revisore il controllo contabile sulla societĂ .
In realtĂ , il dato disgiuntivo è ripetuto anche in caso di diminuzione di 1/3 del capitale per perdite.
In pratica, se la Srl deve prevedere per forza il collegio, e nell’AC gli viene dato anche il controllo contabile, si ha inammissibilitĂ della nomina del revisore, cui non può essere dato altro potere.