Nelle società per azioni accanto al controllo esercitato dagli organi suddetti la legge prevede la possibilità di intervento della autorità giudiziaria . Infatti quando la violazione degli obblighi da parte degli amministratori è particolarmente grave la legge prevede che gli organi di controllo o i soci che rappresentano una certa percentuale o il pubblico ministero (quest’ultimo solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) possono richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria denunciando i fatti al tribunale del luogo dove è posta la sede della società. Il tribunale può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti o della società ma tale ispezione non può essere ordinata nel caso in cui l’assemblea dei soci sostituisce gli amministratori e i componenti dell’organo di controllo con soggetti di adeguata professionalità che si attivano con urgenza per accertare ed eliminare le violazioni.
Se le irregolarità risultano particolarmente gravi il tribunale può disporre provvedimenti cautelari e addirittura revocare gli amministratori e i componenti dell’organo di controllo nominando un amministratore giudiziario cui spetta per legge proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i giudici. Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario deve rendere conto al tribunale e convocare l’assemblea per la ricostituzione degli organi sociali o per proporre la liquidazione o la ammissione della società ad una procedura concorsuale.
Il potere di denuncia attribuito al pubblico ministero è attuabile quando le irregolarità degli amministratori non trovino una reazione da parte della maggioranza dei soci e da parte dell’organo di controllo e inoltre la legge ha inteso perseguire in tal modo la tutela delle minoranze dei soci che non raggiungano la percentuale richiesta per richiedere l’intervento del tribunale. Tali minoranze infatti possono esercitare il potere di denuncia attraverso il pubblico ministero. I provvedimenti sono emessi dal tribunale sentiti gli amministratori e i componenti dell’organo di controllo e sono reclamabili davanti alla corte di appello così come è reclamabile anche il provvedimento del tribunale che ordina l’ispezione dell’amministrazione della società.
La dottrina si è chiesta se l’intervento del tribunale, previsto dalla legge per le società per azioni, possa essere utilizzato anche per la società a responsabilità limitata nonostante la relativa disciplina non lo preveda. La cosa non è però condivisibile in quanto si deve tenere conto che nelle società a responsabilità limitata viene riconosciuto al singolo socio un diretto potere di ispezione nonché il potere di richiedere, in caso di gravi irregolarità degli amministratori, la loro revoca cautelare e pertanto non vi sarebbe spazio per estendere ad essa la disciplina prevista per le società per azioni che si giustifica appunto con la mancanza di strumenti con i quali il singolo socio può perseguire la propria tutela.