A seguito dello sviluppo dei mezzi di trasporto, che consentono rapidi spostamenti nazionali ed internazionali, delle strutture presenti nelle località turistiche, e del miglioramento delle condizioni culturali e reddituali di molte popolazioni, si è incrementata l’offerta nel mercato di c.d. “pacchetti turistici” da parte di imprenditori che organizzano per un prezzo forfetario appositi viaggi, in corrispondenza dell’itinerario proposto (dell’alloggio, dei pasti e degli altri servizi).

L’organizzatore, inoltre, ha la possibilità di ottenere dai vettori, dagli albergatori e dagli altri prestatori dei diversi servizi prezzi più bassi delle normali tariffe e, quindi, può offrire un servizio “tutto compreso” inferiore all’ammontare che sarebbe costituito dalla somma dei prezzi corrispondenti a ciascuno dei diversi servizi. Gli utenti, di contro, sono sollevati dalle cure e dalle difficoltà dell’organizzazione dei viaggi e dal rischio degli imprevisti.

La materia è regolata, in attuazione di una direttiva comunitaria, dal d.lg. 6 settembre 2005 n. 206, in base alla quale i pacchetti turistici preorganizzati hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla combinazione di almeno 2 dei seguenti elementi:

a) il trasporto

b) l’alloggio

c) i servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (ad esempio, l’itinerario, le visite, le escursioni, ecc..).

Inoltre è opportuno specificare che, affinché il contratto di viaggio turistico sia soggetto alla disciplina del decreto legislativo, occorre che i pacchetti turistici siano “venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario”, e che siano “di durata superiore alle 24 ore” o si estendano “per un periodo di tempo comprendente almeno una notte” (art. 84).

L’organizzatore dei viaggi può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore (art. 3 c.2).

L’acquirente dei pacchetti è denominato “consumatore”, con il quale si intende:

–           o la persona (c.d. contraente principale) che acquista o si obbliga ad acquistare servizi tutto compreso;

–           o le persone per conto delle quali il contraente principale acquista in nome proprio i servizi (c.d. beneficiari dei servizi: ad esempio, moglie, figli,…);

–           o, infine, anche le persone a cui il contraente principale o i beneficiari cedono i contratti di viaggio che hanno per oggetto i pacchetti acquistati (c.d. cessionari dei servizi tutto compreso) (art. 83 c.1 lett. c).

La disciplina del contratto di viaggio turistico è ispirata a 2 esigenze fondamentali:

1)         la completezza dell’informazione del consumatore, che dev’essergli fornita dall’organizzatore o dal venditore anche con riferimento agli aspetti regolati dalla stessa legge;

2)         e la corrispondenza tra i servizi proposti e prepagati e i servizi effettivamente prestati.

Pertanto, sia l’organizzatore che il venditore devono fornire al consumatore – già prima della conclusione del contratto – le notizie rilevanti del viaggio e, se gli pongono a disposizione un opuscolo informativo (c.d. dèpliant), le informazioni in esso indicate devono essere chiare e precise.

Quanto alla forma diciamo che il contratto di viaggio dev’essere redatto per iscritto, ed una copia sottoscritta dall’organizzatore o dal venditore dev’essere consegnata al consumatore (art. 85).

Quanto, invece, al contenuto diciamo che il contratto di viaggio deve contenere tutte le informazioni indicate nell’art. 87, e precisamente: oltre all’indicazione del prezzo e delle caratteristiche principali del viaggio (quali, itinerari, alberghi, pasti, coperture assicurative), devono essere anche indicati gli effetti del recesso del consumatore o dell’annullamento del viaggio, nonché i termini di presentazione dei reclami per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del rapporto.

Gli effetti sono disposti dall’art. 92. E precisamente, in caso di recesso del consumatore, perché si sono verificate le condizioni per la revisione del prezzo concordato, o perché l’organizzatore è stato costretto a modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto; o di annullamento del viaggio, cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo diverso dalla colpa del consumatore, il rimborso della somma di denaro già corrisposta.

Nei casi di recesso per modifica delle condizioni contrattuali o di annullamento del viaggio, il consumatore ha inoltre diritto di essere risarcito di ogni ulteriore danno; anche se tale risarcimento non è dovuto, se la cancellazione del viaggio è dipesa da forza maggiore.

In caso di inadempimento, l’organizzatore e il venditore sono obbligati al risarcimento dei danni, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che l’inadempimento è stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile (art. 93 c.1).

Per quanto riguarda i termini di eventuali reclami, l’art. 98 dispone che: “ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio”; e che “il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza”.

Inoltre, presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo nazionale di garanzia per consentire, qualora si verifichi l’insolvenza o il fallimento dell’organizzatore o del venditore del viaggio turistico, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero (art. 100).

 

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