Nozione. Caratteri distintivi.

Con il contratto di agenzia una parte (l’agente) assume, stabilmente e dietro retribuzione, l’incarico di promuovere contratti in una zona determinata.

L’agente assume il nome di rappresentante di commercio quando, oltre a promuovere la conclusione di contratti, ha anche il potere di concluderli direttamente in nome e per conto del proponente.

Agenti e rappresentanti di commercio costituiscono una particolare categoria di ausiliari autonomi dell’ imprenditore.

La loro funzione tipica è quella di consentire la distribuzione capillare dei prodotti altrui prendendo contatti con la clientela di una determinata zona e stimolandone gli ordini.

L’agente di commercio opera avvalendosi di una propria autonoma organizzazione e a proprio rischio.

Anche se legato da un rapporto stabile al preponente, egli è un lavoratore autonomo, non un lavoratore subordinato; anzi, di solito è egli stesso un imprenditore commerciale.

L’attività di agente e di rappresentante di commercio può essere esercitata solo dagli iscritti in appositi ruoli tenuti dalle Camere di Commercio.

Una disciplina speciale è poi prevista per alcune categorie di agenti, come gli agenti promotori di servizi finanziari.

 

La disciplina

Il contratto di agenzia può essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti. Deve essere però provato per iscritto.

Inoltre, per evitare situazioni di incertezza, ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive.

Di regola il contratto di agenzia comporta un diritto reciproco di esclusiva per la zona prefissata. Salvo patto contrario, il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività. Nel contempo, all’agente è vietato trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo, gli affari di più imprese in concorrenza fra loro.

Obbligo fondamentale dell’agente è quello di promuovere, nella zona assegnatagli, la conclusione di contratti per conto del preponente.

Nello svolgimento di tale attività promozionale l’agente deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare deve attenersi alle istruzioni ricevute dal preponente. È inoltre tenuto ad un ampio dovere di informazione nei confronti dello stesso, onde consentirgli di valutare sia la situazione del mercato nella zona assegnatagli sia la convenienza dei singoli affari proposti.

Di regola l’agente promuove soltanto la conclusione di contratti, mentre sarà il preponente a stipularli direttamente con i clienti se li ritiene convenienti. L’agente non ha inoltre il potere di riscuotere i crediti del preponente.

Il preponente, però, può conferire all’agente la rappresentanza per la conclusione dei contratti, che allora saranno stipulati direttamente dall’agente, di regola con la clausola “salvo approvazione della casa”. Può conferirgli anche la facoltà di riscuotere i propri crediti.

Il fondamentale diritto dell’agente è quello al compenso, normalmente costituito da una percentuale sull’importo degli affari, ossia una provvigione.

È tuttavia mantenuto fermo il principio che sull’agente grava il rischio del “buon fine” dell’affare, vale a dire della regolare esecuzione da parte di entrambi i contraenti delle rispettive obbligazioni.

In caso contrario, l’agente non ha diritto neppure al rimborso delle spese.

Sull’agente grava perciò integralmente il rischio della propria attività: il rischio di non trovare clienti, quello di non vedere accettati dal preponente gli affari proposti, quello infine del buon fine degli affari conclusi.

Più esattamente, in base all’attuale disciplina, il diritto dell’agente alla provvigione sorge con la conclusione del contratto fra preponente e terzo.

A parziale temperamento di questa rigorosa disciplina è tuttavia previsto che l’agente ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti e soprattutto l’agente ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del rapporto se la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta.

A tutela della posizione dell’agente, l’attuale disciplina prevede specifici obblighi di comportamento anche a carico del preponente, comunque tenuto ad agire con lealtà e buona fede nei rapporti con l’agente.

In particolare il preponente deve informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto di un affare procuratogli e della mancata esecuzione.

Le provvigioni dovute devono essere pagate all’agente entro il mese successivo al trimestre in cui sono maturate. Il preponente deve consegnare all’agente il relativo estratto conto e l’agente ha diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidategli.

Come ogni rapporto di durata, il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o

indeterminato.

È tuttavia espressamente previsto che il contratto a tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato se continua ad essere eseguito dalle parti dopo la scadenza del termine.

Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dando preavviso all’altra parte.

All’atto dello scioglimento del rapporto, il preponente deve corrispondere all’agente un’indennità di fine rapporto.

L’indennità di fine rapporto non è però più dovuta, come per il passato, in ogni caso.

È dovuta solo se, anche dopo lo scioglimento del rapporto, il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dalle relazioni di affari con la clientela procuratagli dall’agente.

Nulla sarà perciò dovuto all’agente qualora il preponente provi che la clientela procuratagli dallo stesso non è restata a lui legata.

Inoltre, l’indennità non è dovuta qualora il rapporto si sciolga per causa imputabile all’agente (gravi inadempienze, recesso senza giusta causa).

L’ammontare dell’indennità non può comunque superare un’annualità di retribuzioni.

Il patto con cui si limita la concorrenza dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto, la sua durata non può superare i 2 anni e deve riguardare la stessa zona, clientela e genere di beni o servizi oggetto del contratto di agenzia.

 

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