Il concordato preventivo può essere chiesto in caso d’ insolvenza, e più in generale di crisi, sulla base di un piano che può prevedere, tra l’ altro: la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, o altre operazioni straordinarie; la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei e la sottoposizione dei creditori apparenti a classi diverse a trattamenti tra loro differenziati.

La domanda di concordato è proposta, con ricorso, accompagnato da una serie di documenti contabili che la legge indica nel dettaglio. Il decreto che ammette il concordato nomina il giudice delegato e un commissario giudiziale e ordina la convocazione dei creditori entro 30gg. L’ ammissione alla procedura non spossessa il debitore dei beni; questi invece continua nella gestione dell’ impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Non possono tuttavia essere iniziate o proseguite azioni individuali esecutive contro di lui, come è anche nel fallimento.

Il commissario redige l’ inventario dei beni del debitore e una relazione particolareggiata, dove dovrebbero essere esaurientemente commentate le cause del dissesto e la proposta di concordato. In apposita adunanza presieduta dal giudice delegato i creditori discutono la proposta e votano per approvarla. Della votazione è steso processo verbale, sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere. Le adesioni per lettera o telegramma eventualmente pervenute nei 20 gg dalla chiusura del verbale sono calcolate ai fini del computo della maggioranza dei crediti ammessi.

Se il concordato preventivo è approvato dai creditori viene sottoposto al giudizio di omologazione; i creditori dissenzienti possono opporsi all’ omologazione; il tribunale , verificata la regolarità della procedura e l’ esito della votazione, ed esaminate le eventuali opposizioni, decide con decreto motivato sull’ omologazione o, in difetto di questa, respinge il concordato. Il concordato omologato è ovviamente obbligatorio per tutti i creditori dell’ impresa antecedenti il suo decreto di apertura o del debitore sotto la sorveglianza del commissario giudiziale; può risolversi o essere annullato per le stesse cause del concordato fallimentare. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo risultano, come si è detto, sottratti all’ azione revocatoria fallimentare.

Analoga esenzione dell’ azione revocatoria è prevista per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato dall’ imprenditore in stato di crisi coi creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e omologato dal tribunale su domanda del medesimo imprenditore. L’ accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione: a partire da tale data, i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Nei 30 gg successivi, i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro 30 gg dalla pubblicazione. Il tribunale, decise le opposizioni, omologa l’ accordo con decreto reclamabile alla corte d’ appello entro 15 gg dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

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