L’imprenditore che si trova in stato di crisi (lo stato di crisi comprende una vasta gamma di situazioni che vanno dalle semplici condizioni di difficoltà economiche dell’imprenditore fino allo stato di insolvenza) può chiedere di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori in qualunque forma, l’attribuzione delle attività dell’impresa ad un assuntore, la suddivisione dei creditori in classi omogenee al fine di sottoporre i creditori appartenenti a classi diverse a trattamenti differenziati, e la possibilità di una soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati (così come avviene per il fallimento).

La procedura di concordato preventivo è come il fallimento una procedura concorsuale ma a differenza di esso può essere iniziata solo su istanza dell’imprenditore mediante ricorso al tribunale del luogo dove si trova la sede principale della sua impresa. Il ricorso che deve essere comunicato al pubblico ministero deve essere corredato da una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica dell’impresa, dall’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, e dalla indicazione dei creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

In caso di società la proposta di concordato preventivo deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti e approvata dalla maggioranza dei soci o deliberata dagli amministratori. Alla domanda deve essere allegata una relazione compilata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e in possesso dei requisiti per assumere il ruolo di curatore.

I provvedimenti del tribunale

Il tribunale può:

a) dichiarare inammissibile la proposta di concordato con decreto non soggetto a reclamo. In questo caso, su istanza del creditore o su iniziativa del p.m., una volta accertato che ne esistono i presupposti, può dichiarare il fallimento del debitore con sentenza reclamabile.

b) in caso di valutazione positiva sulla regolarità della proposta dichiara con decreto non soggetto a reclamo aperta la procedura di concordato preventivo. In questo caso ordina la convocazione dei creditori nei tempi previsti, nomina il commissario giudiziale, stabilisce i termini entro i quali l’imprenditore proponente deve depositare nella cancelleria del tribunale la metà della somma che si ritiene necessaria per la copertura delle spese dell’intera procedura. Se il deposito non viene effettuato nei termini richiesti il tribunale d’ufficio apre il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, e in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, dichiara (sempre su iniziativa di parte) il fallimento.

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