I servizi di custodia. Il deposito titoli in amministrazione
Fra i servizi che le banche tradizionalmente prestano alla clientela rientrano anche quelli di custodia di titoli e valori.
Due sono le figure specificamente regolate dal codice: il deposito titoli in amministrazione e il servizio delle cassette di sicurezza.
Nel deposito titoli in amministrazione la banca, oltre a custodire i titoli ricevuti in (deposito regolare), assume l’incarico di provvedere all’esercizio di tutti i diritti inerenti ai titoli stessi. Con un unico contratto la banca assume quindi la duplice veste di depositario e di mandatario per l’amministrazione dei titoli ricevuti in deposito.
Per quanto riguarda gli obblighi di amministrazione della banca è necessaria una distinzione. Gli atti di riscossione e quelli di normale tutela dei diritti sui titoli in deposito, che non comportano scelte discrezionali e/o erogazione di somme, sono posti in essere dalla banca senza chiedere istruzioni al cliente.
Le somme riscosse vengono accreditare in conto corrente al depositante.
Per tutti gli altri atti di amministrazione (ad esempio esercizio dei diritti di opzione) la banca deve chiedere istruzioni al depositante. È inoltre tenuta ad eseguire gli ordini dello stesso solo se ha ricevuto i fondi occorrenti.
Le cassette di sicurezza
Col servizio delle cassette di sicurezza la banca mette a disposizione del cliente uno scomparto metallico (la cassetta) posto in locali corazzati custoditi dalla banca.
Nella cassetta il cliente può riporre oggetti, titoli o valori.
La cassetta ha uno sportello munito di doppia chiave: una è consegnata al cliente, l’altra è custodita dalla banca. La cassetta può perciò essere aperta solo con il concorso della banca e del cliente, previa esibizione da parte di quest’ultimo di un apposito tesserino di riconoscimento.
La banca non può assistere alle operazioni di immissione e prelievo: il contenuto della cassetta resta perciò ignoto alla banca, che può solo chiederne la verifica per ragioni di sicurezza.
La cassetta può essere intestata a più persone. In tal caso ognuno dei cointestatari ha diritto ad aprirla, salvo che dal contratto non risulti diversamente.
In caso di morte dell’intestatario o di uno dei cointestatari, la banca può consentire l’apertura della cassetta solo col consenso di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziarie.
La banca “risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito”. La banca perciò risponde solo indirettamente del contenuto della cassetta.
Vi è però una presunzione di responsabilità a carico della banca, che può essere vinta dalla stessa solo fornendo la prova che l’evento dannoso (alluvione, furto, incendio) era imprevedibile ed inevitabile con la diligenza professionale. Sull’utente incombe invece l’onere di provare il valore del contenuto della cassetta ai fini della determinazione del danno risarcibile.
Le banche hanno in passato cercato di limitare l’ammontare del danno risarcibile al cliente.
La giurisprudenza ha però dichiarato nulla la clausola che impone al cliente di non introdurre nella cassetta valori superiori ad un ammontare prestabilito oppure che limita il risarcimento dei danni entro un dato ammontare.
Se apposta, tale clausola è nulla e non preclude la possibilità di chiedere il risarcimento integrale del danno in caso di dolo o colpa grave della banca.