Il fenomeno di gruppo di società. I problemi
Le società per azioni sono libere di sottoscrivere o acquistare azioni o quote di altre società di capitali. E l’assunzione di partecipazioni è lo strumento principale attraverso il quale si realizza il fenomeno del gruppo di società.
Il gruppo di società è una aggregazione di imprese societarie formalmente autonome e indipendenti l’una dall’altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria. Tutte sono infatti sotto l’influenza dominante di un’unica società.
Nei gruppi ad un’unica impresa sotto il profilo economico corrispondono più imprese sotto il profilo giuridico.
Il gruppo di società è l’assetto organizzativo tipico assunto dalle imprese di grande e grandissima dimensione per comminare i vantaggi dell’unità economica con quelli offerti dall’articolazione in più strutture formalmente distinte e autonome.
Tali gruppi si distinguono in:
A) gruppi a catena: la società A ( capogruppo) controlla e dirige la società B, che a sua volta controlla dirige la società C e così via.
B) gruppi stellari o a raggiera: la capogruppo A controlla e dirige contestualmente tutte le altre società.
La presenza di aggregazioni societarie sollecita una specifica disciplina diretta a soddisfare un triplice ordine di esigenze:
a) assicurare una adeguata informazione sui collegamenti di gruppo, sui rapporti finanziari e commerciali fra le società del gruppo;
b) evitare che eventuali intrecci di partecipazioni alterino l’integrità patrimoniale delle società coinvolte ed il corretto funzionamento degli organi decisionali della capogruppo;
c) evitare che le scelte operative delle singole società del gruppo pregiudichino le aspettative di quanti fanno affidamento esclusivamente sulla consistenza patrimoniale e sui risultati economici di quella determinata società.
Società controllate
È società controllata la società che si trova sotto l’influenza dominante di altra società, che perciò è in grado di indirizzarne l’attività nel senso da essa voluto(art. 2359 c.c.).
Il controllo societario può assumere diverse forme:
a) è controllata la società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria: cioè, dispone di più della metà delle azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie;
b) è società controllata inoltre la società in cui una società dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
c) si considerano controllate, le società che sono sotto l’influenza dominante di una società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini del solo controllo azionario si computano poi anche ” i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta”, con esclusione però ” dei voti spettanti per conto di terzi”, quali i voti per delega ( art. 2359, 2 comma).
Il controllo azionario può quindi essere non solo diretto ma anche indiretto: ad esempio, se A controlla B che a sua volta controlla C, quest’ultima società si considera controllata indirettamente da A.
Dalle società controllate vanno potuto distinte le società collegate. Si considerano infatti collegate ” le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole”, ma non dominante.
Gruppi e società controllate
In presenza di un gruppo di controllo societario si rendono applicabili al fenomeno di gruppo sia le norme, introdotte prima della riforma del 2003, che regolano i rapporti fra società controllante e società controllate, sia le ulteriori disposizioni introdotte della riforma del 2003 dedicate alle società o enti che esercitano attività di direzione e di coordinamento di altre società.
In base all’attuale disciplina è infatti istituita un’apposita sezione del registro delle imprese nella quale sono iscritti i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e le società alla stessa sottoposte.
Queste ultime sono inoltre tenute ad indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione all’altrui attività di controllo e coordinamento.
In sede di redazione del bilancio di esercizio scattano specifici obblighi di informazione contabile sia a carico della società controllante che della società controllata, volti ad evidenziare i reciproci rapporti di partecipazione e gli effetti dell’attività di direzione e coordinamento sulla società controllata. La società controllante dovrà allegare al suo bilancio copia del bilancio delle società controllate e delle società collegate.
È stato poi inserito il Bilancio consolidato di gruppo (artt.25-43 d.lgs 127/1991): consente di conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria e economica del gruppo considerato unitariamente, attraverso l’eliminazione delle operazioni intercorse fra le società del gruppo.
La tutela dei soci e dei creditori delle società controllate
Passi avanti sono stati compiuti con la riforma del 2003 anche per quanto riguarda la tutela degli azionisti esterni e dei creditori delle società controllate contro possibili abusi della controllante, che induca le prime al compimento di atti vantaggiosi per il gruppo unitariamente considerato, ma pregiudizievoli per il proprio patrimonio.
Il gruppo di società non dà vita ad un’attività di impresa giuridicamente unitaria, imputabile alla società capogruppo o congiuntamente a tutte le società facenti parte del gruppo. L’indipendenza formale esclude che la capogruppo sia responsabile per le obbligazioni assunte dalle controllate in attuazione della politica di gruppo.
Con la disciplina della Spa e della Srl unipersonale introdotto dalla riforma del 2003, la responsabilità diretta della capogruppo per le obbligazioni assunte dalle società figlia resta esclusa anche quando la prima è unico socio delle seconde.
L’indipendenza formale comporta però che la capogruppo non può legittimamente imporre alle società figlie il compimento di atti che contrastino con gli interessi delle stesse separatamente considerate.
L’art. 2497-ter stabilisce infatti che ” le decisioni delle società soggette all’attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione”.
Una specifica disciplina poi è dettata per i finanziamenti concessi alle società controllate dalla capogruppo o da altri soggetti alla stessa sottoposti ( art. 2497-quinquies), al fine di evitare che un eccessivo indebitamento danneggi gli altri territori sociali.
Se la società finanziata fallisce entro un anno dal rimborso, la somma riscossa deve essere restituita.
La società capogruppo è tenuta a indennizzare direttamente azionisti e creditori delle società controllate per i danni dagli stessi subiti per il fatto che la propria società si è attenuta alle direttive di gruppo lesive del proprio patrimonio.
Le società o gli enti che violano i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società soggette alla loro attività di direzione e coordinamento ” sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale” ( art. 2497, 1 comma).
L’azione esercitata dai soci e dei creditori sociali è azione diretta e non surrogatoria di quelle che eventualmente spetta alla società controllata, sicché il risarcimento dei danni spetta direttamente ai primi e non alla seconda. Poiché il danno subito dai soci o dei creditori della società controllata è pur sempre un riflesso del danno subito da quest’ultima, l’azione di risarcimento danni nei confronti della capogruppo è esperibile solo se essi non sono stati soddisfatti dalla società controllata ( art. 2497, 3 comma).
Il danno va valutato considerando il risultato complessivo dell’attività di direzione e di coordinamento e quindi i vantaggi compensativi che possono derivare dall’appartenenza ad un gruppo.
Ulteriore significativa novità della riforma del 2003 è il riconoscimento del diritto di recesso ai soci di una società soggetta ad attività di direzione e di coordinamento in presenza di eventi riguardanti la società capogruppo.
Il diritto di recesso è infatti riconosciuto ai soci di una società non quotata che entra a far parte di gruppo o ne esce, se ” ne deriva una alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto” che consenta al socio di alienare la propria partecipazione.
Il gruppo insolvente
L’attuale disciplina dell’amministrazione straordinaria prevede che, dichiarata insolvente e sottoposta ad amministrazione straordinaria una società facente parte di un gruppo, alla stessa procedura siano sottoposte tutte le imprese facenti parte dello stesso gruppo che si trovino in stato di insolvenza. Ciò anche se per quest’ultime non ricorrano i requisiti richiesti per l’ammissione all’amministrazione straordinaria, purché le stesse presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico o risulti opportuna la gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del gruppo.
L’omogeneità delle procedure non incide però sulla reciproca autonomia patrimoniale delle società del gruppo, anche se ricorre lo stato di insolvenza. È sempre necessario un distinto accertamento dello stato di insolvenza delle singole società del gruppo.
Inoltre, l’uniformità delle procedure non comporta confusione dei patrimoni; ciascuna società insolvente risponde solo delle proprie obbligazioni e non vi è responsabilità della capogruppo nei confronti dei creditori delle società figlie.
Sono però previste delle norme specifiche volte ad assicurare la reintegrazione del patrimonio delle società figlie ed a consentire il ristoro degli eventuali danni dalle stesse subite per effetto della politica unitaria di gruppo.
In tale direzione è fissato l’allungamento dei termini per l’esercizio delle azioni revocatorie fallimentari nei confronti degli atti posti in essere con altre imprese del gruppo, anche se non insolventi. Il termine di un anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza è portato a cinque anni e quello di sei mesi è portato a tre anni.
Inoltre, il commissario giudiziale, il commissario straordinario e il curatore di un’impresa del gruppo dichiarata insolvente possono proporre la denuncia al tribunale per gravi irregolarità nei confronti degli amministratori e sindaci di altre società del gruppo non assoggettate alla procedura.
Inoltre, in caso di direzione unitaria del gruppo “gli amministratori delle società che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla società stessa (art. 90 d.lgs. 270/1999, e già l’art. 3, 10 comma, legge 95/1979).
Gli amministratori delle società dominanti sono perciò coinvolti nella responsabilità degli amministratori delle società dominate, per i danni da questi ultimi cagionati alla prova società per il fatto di aver stupidamente dato attuazione alle direttive di gruppo.
Le lettere di patronage
L’autonomia patrimoniale delle società di gruppo comporta che una società capogruppo non può essere chiamata a rispondere dei debiti contratti dalle controllate.
Se non ricorrono gli estremi dell’abuso di attività di direzione e coordinamento, i creditori delle società controllate potranno agire nei confronti della capogruppo solo se dispongono di uno specifico titolo giuridico. Ad es. delle garanzie da parte della capogruppo.
Fra le possibili fonti di responsabilità della capogruppo vanno ricomprese le c.d. lettere di patronage, che sono delle dichiarazioni della capogruppo, normalmente rilasciate a banche, per favorire il finanziamento delle società controllate.
Il contenuto di tale lettere non è omogeneo, e il valore giuridico di tale lettere varierà in base a quello che c’è scritto.