I controlli esterni

Accanto al controllo interno del collegio sindacale ed al controllo contabile affidato ad un revisore esterno l’ordinamento prevede un articolato sistema di controlli esterni sulle società per azioni. Controlli che sono diretti a tutelare anche interessi ulteriori e diversi rispetto a quelli tradizionali dei soci di minoranza e dei creditori sociali. Comune a tutte le società per azioni, è infatti solo il controllo esterno sulla gestione esercitato dall’autorità giudiziaria in presenza di situazioni patologiche che ne alterano il corretto funzionamento. Controlli esterni di diversa natura sono introdotti per la società che svolgono particolare attività dalla relativa legislazione speciale.

Il controllo giudiziario sulla gestione

Il controllo giudiziario sulla gestione delle società per azioni (art. 2409 c.c.) è una forma di intervento dell’autorità giudiziaria nella vita delle società, volta a ripristinare la legalità dell’amministrazione delle stesse. La relativa disciplina ha subito significative modifiche con la riforma del ’98 e con quella del 2003: ad iniziare della situazione societaria che legittima l’intervento del tribunale in precedenza individuata nel “fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci”. In base all’attuale disciplina invece il procedimento può essere attuato se vi è il fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione. Le gravi irregolarità possono essere denunziate:

A) dai soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale;

B) in tutte le società l’iniziativa può essere assunta anche dal collegio sindacale o dal corrispondente organo di controllo nei sistemi alternativi.

C) nelle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’iniziativa può essere assunta anche dal pubblico ministero nonché dalla Consob.

Il tribunale non può invece procedere d’ufficio. Il procedimento attivato con la denunzia, si articola in due fasi. Una prima fase, di carattere istruttorio, è diretta ad accertare l’esistenza delle irregolarità e a individuare provvedimenti da adottare per rimuoverle. A tal fine il tribunale deve sentire in camera di consiglio gli amministratori e sindaci. Può inoltre fare eseguire l’ispezione dell’amministrazione della società.

Il gruppo di comando della società può evitare l’ispezione ed ottenere dal tribunale la sospensione del procedimento per un periodo determinato se l’assemblea sostituisce amministratori e sindaci e con soggetti “di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistano e per eliminarle”. I poteri e la durata in carica dell’amministratore giudiziario sono determinati dal tribunale con decreto di nomina.

L’amministratore giudiziario alla rappresentanza della società, non può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del presidente del tribunale.

 

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