L’attuale principio base, è quello che anche nella società a responsabilità limitata ” possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica” (art. 2464, 2 comma). Con una cautela: che quando la prestazione abbia carattere rigorosamente personale, come nella polizza assicurativa o fideiussione bancaria o, se l’ atto costitutivo lo consente, da versamento, presso la società, a titolo di cauzione, del corrispondente importo di denaro, a garanzia dell’ obbligo di prestazione assunto dal socio. (art. 2464.6).
L’ art. 2464.4 apre ancora di più alla libertà di costituzione del capitale. Il versamento in denaro può essere a sua volta sostituito con la stipula da parte del socio, a favore della società, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto dal presidente del consiglio dei ministri; restando in facoltà del socio anche di versare in ogni momento il corrispondente importo in denaro rendendo così inutile la fideiussione o assicurazione originariamente prestata.
In caso di: conferimenti in natura e di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei soci fondatori, dei soci o degli amministratori, si applica la stessa disciplina stabilita dagli artt. 2343 e 2343bis per la spa.
Vi sono però due particolarità. Anzitutto l’ art. 2463.3 richiama il comma 2 e non i comma 3 e 4 dell’ art. 2343, sicché non risulta prescritto un controllo, decorso un certo periodo dall’ iscrizione della società nel registro delle imprese, delle valutazioni contenute nella relazione dell’ esperto da parte degli amministratori.
In secondo luogo non è sancita, nel caso di acquisto, da parte della società, di beni dei soci ecc, una responsabilità degli amministratori in solido con costoro in caso di violazione della disciplina all’ uopo prescritta dall’ art, 2465.2, non essendo richiamato il comma 6 dell’ art. 2343bis: è però da dire anche che una responsabilità degli amministratori della società a responsabilità limitata in caso di violazione del precetto di cui all’ art. 2465.2 sarà ravvisabile egualmente, in applicazione dei principi generali.
(per comprendere meglio: l’ art. 2465 semplifica, rispetto a quanto previsto per le spa, le regole relative alla stima dei conferimenti in natura e di crediti, evitando la necessità che l’ esperto sia nominato dal tribunale. La relazione deve essere predisposta da un revisore legale o società di revisione iscritti nell’ apposito registro).
In caso di mancata esecuzione dei conferimenti o di scadenza od inefficacia della polizza assicurativa o della garanzia bancaria, salvo che il socio le sostituisca con il corrispondente in denaro (art. 2466):
-gli amministratori, dopo 30 gg dalla diffida al socio moroso, possono promuovere l’ azione per l’ esecuzione del conferimento;
-in alternativa, offrono le azioni agli altri soci (in proporzione della loro partecipazione) per un corrispettivo, non inferiore ai conferimenti ancora dovuti;
-in mancanza di offerte, procedono alla vendita all’ incanto;
-qualora non vi sia compratori, il socio moroso viene escluso e il capitale sociale ridotto in corrispondenza.