La vigente disciplina ha esteso alle cooperative la possibilità di emettere strumenti finanziari, forniti di diritti amministrativi o solo patrimoniali a patto che l’atto costitutivo preveda tale possibilità e determini il contenuto di tali diritti e le condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. Mentre nelle società per azioni i sottoscrittori di strumenti finanziari assumono la posizione di terzi e non di soci, nelle società cooperative ciò avviene solo per i possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi in quanto al contrario i possessori di strumenti forniti di diritti amministrativi (in particolare il diritto di voto) possono considerarsi veri e propri soci. La legge per indicare tale categoria usa il termine di socio finanziatore che si contrappone a quella dei soci cooperatori, che invece sono in possesso di quote o azioni.
Per i soci finanziatori non operano né i limiti né i requisiti richiesti per i soci cooperatori e inoltre il loro diritto di voto è invece sottoposto a limitazioni in quanto non può essere loro riconosciuto più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati nell’assemblea generale. Inoltre i soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo dei componenti dell’organo di amministrazione e di controllo. I soci finanziatori inoltre possono essere presenti solo nelle cooperative cui si applicano le norme delle società per azioni che sono le uniche che possono emettere strumenti finanziari dotati di diritto di voto.
Le cooperative soggette alla disciplina delle società a responsabilità limitata possono invece emettere solo titoli di debito privi dei diritti di amministrazione che possono essere sottoscritti solo da investitori istituzionale analogamente a quanto abbiamo visto per i titoli di debito delle società a responsabilità limitata. La legge prevede poi per i possessori di strumenti finanziari privi del diritto di voto assemblee speciali e un rappresentante comune.