Nelle società per azioni i diritti degli obbligazionisti possono essere molto diversificati in particolare per quanto riguarda il diritto alla restituzione del capitale e il diritto agli interessi che possono essere subordinati o condizionati e quindi caratterizzati da un elemento di rischio ulteriore rispetto a quello normalmente presente nei titoli di credito. Per tale motivo la disciplina delle obbligazioni risulta applicabile a tutti gli strumenti finanziari emessi dalla società diversi dalle azioni e pertanto tali strumenti si differenziano dalle azioni solo per il fatto che l’apporto a fronte di emissione di azioni costituisce un conferimento e quindi conferisce al soggetto il diritto di partecipare al capitale sociale e quindi di assumere la qualifica di socio.

Possiamo quindi dire che la disciplina delle obbligazioni costituisce la disciplina generale cui sono soggetti gli altri strumenti finanziari emessi dalla società (diversi dalle azioni) mentre per gli strumenti finanziari partecipativi (che cioè conferiscono al soggetto anche diritti amministrativi oltre a quelli patrimoniali) il legislatore ha stabilito una disciplina particolare che si affianca a quella generale. L’emissione di strumenti finanziari partecipativi è subordinata ad una precisa disposizione statutaria che ne stabilisce anche le condizioni e le modalità di emissione.

L’assegnazione di strumenti finanziari partecipativi che possono essere assegnati gratuitamente ai prestatori di lavoro è deliberata dalla assemblea straordinaria che ne fissa ovviamente i limiti e le condizioni. La legge non indica quali siano i diritti amministrativi conferiti da tali strumenti finanziari partecipativi limitandosi ad escludere per i loro possessori il diritto di voto nella assemblea degli azionisti e a circoscrivere l’esercizio di tali diritti in una apposita assemblea (dei possessori degli strumenti finanziari), diritti che possono consistere nella nomina di un sindaco o di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o di sorveglianza.

L’assemblea dei possessori degli strumenti finanziari partecipativi è inoltre chiamata ad approvare le deliberazioni della assemblea generale che possono pregiudicare i diritti amministrativi loro spettanti. Inoltre la delibera con la quale si costituisce un patrimonio destinato ad un singolo affare può prevedere l’emissione di strumenti finanziari di partecipazione all’affare stesso indicando espressamente i diritti attribuiti ai loro possessori. La legge in questo caso fissa una apposita disciplina che però riproduce la disciplina delle obbligazioni richiedendo la tenuta di un libro dei possessori, la costituzione di una assemblea dei possessori e di un rappresentante comune in modo analogo a quanto avviene per gli obbligazionisti.

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