Quanto alla disciplina degli organi sociali, la riforma societaria ha previsto rilevanti novità in ordine alla struttura ed al funzionamento degli stessi.

A) L’ assemblea

Particolarmente significativi sono stati gli interventi di riforma sul tema del ruolo assegnato ai soci ed alle loro decisioni nell’ attività sociale. In sostanza, l’ art. 2479 enuncia la regola- cardine in base alla quale spetta all’ atto costitutivo la individuazione delle materie riservate alla rispettiva competenza dei soci e degli amministratori, con la particolarità che, in ogni caso, qualsiasi materia può essere rimessa alla valutazione dei primi quando richiesto dagli amministratori o da un numero qualificato di soci. Il legislatore tuttavia ha individuato talune materie che, in considerazione della loro particolare importanza, non possono essere statuariamente sottratte alla competenza dei soci:

-approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

-nomina degli amministratori e nomina, obbligatoria o facoltativa, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

-modificazioni dell’ atto costitutivo e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’ oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

-riduzione del capitale per perdite;

-partecipazione della società come socio illimitatamente responsabile in società di persone;

-messa in liquidazione della società.

Scomparsa, a seguito della riforma, la previsione dei due tipi di assemblea indicati, le differenti competenze per materia sono state ridistribuite ai soci e all’ assemblea dei soci, con l’ indicazione di diverse maggioranze per l’ approvazione delle relative deliberazioni. Il modello decisionale principale è quello dell’ assemblea collegiale, operante in assenza di diversa previsione dell’ atto costitutivo e riservato, in ogni caso, alle decisioni maggiormente rilevanti (art. 2479.4).

Per le ipotesi in cui lo statuto o la legge stabilisca che il metodo da seguire per l’ adozione di determinate delibere è quello assembleare, l’ art. 2479bis, modificato dal d.l. 185/2008, conv. In L.2/2009, prevede che:

-le modalità di convocazione dell’ assemblea sono rimesse alla determinazione dell’ atto costitutivo; in mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’ adunanza, nel domicilio risultante dal registro delle imprese;

-salvo diversa disposizione dell’ atto costitutivo, l’ assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta;

-qualora essa sia chiamata a decidere in merito a modificazioni dell’ atto costitutivo o al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’ oggetto sociale o dei diritti dei soci, le delibere sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale;

-è ammessa la cosiddetta assemblea totalitaria: qualora in assenza di preventiva convocazione partecipi comunque all’ assemblea la totalità del capitale sociale, tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o almeno informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell’ argomento, la relativa deliberazione si intende validamente adottata.

L’ altro modello legale decisionale contemplato dalla legge consiste in un procedimento a formazione progressiva che si realizza, per effetto della scelta operata dai soci in tal senso, mediante la consultazione scritta od il consenso espresso per iscritto e che non richiede la preventiva convocazione nè la contestuale presenza dei soci presso la sede sociale (art. 2479). In assenza di diversa previsione statuaria, il codice stabilisce che tutte le decisioni extra- assembleari debbano essere assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

B) Gli amministratori

Per quanto attiene all’ organo amministrativo, la riforma del 2003 ha attribuito massima autonomia allo statuto, prevedendo un’ ampia libertà di scelta in ordine alla configurazione del rapporto di amministrazione, alla individuazione delle persone cui affidare l’ amministrazione ed alla determinazione del metodo secondo il quale esse sono chiamate ad operare.

Relativamente alla nomina, gli amministratori, in virtù di espressa previsione dell’ atto costitutivo, possono essere scelti anche tra non soci; mentre di rilevante novità appare la previsione in base alla quale, se non diversamente disposto dall’ atto costitutivo, alla nomina degli amministratori si provvede con delibera adottata con il metodo della consultazione scritta o del consenso per iscritto.

Qualora l’ amministrazione sia affidata a più persone, è espressamente previsto che esse diano vita al consiglio di amministrazione. Esso è quindi assunto come modello base nel caso in cui sia previsto un organo gestorio pluripersonale senza alcuna indicazione sulla modalità di esercizio dei poteri. Le decisioni espresse dal consiglio possono essere adottate anche senza la necessità della riunione, con il semplice consenso scritto degli amministratori.

Tuttavia, con un’ evidente apertura verso il modello delle strutture societarie personali, è stata introdotta la possibilità di scegliere, con opzione da formulare nell’ atto costitutivo, il sistema dell’ amministrazione disgiuntiva, che può addirittura contemplare la necessità del consenso unanime di tutti gli amministratori. Alcune decisioni, però, dovranno essere prese sempre con il metodo della riunione (redazione dei progetti di bilancio, di fusione e scissione, decisioni di aumento del capitale delegate dall’ assemblea all’ organo amministrativo).

Il legislatore non detta alcuna regola in ordine alla durata e alla cessazione della carica degli amministratori. Spetta dunque ai soci determinare nell’ atto costitutivo la durata della carica (che a differenza della spa, può essere anche a tempo indeterminato) e disciplinare le cause estintive del rapporto di amministrazione, i loro effetti e le procedure da seguire per la sostituzione degli amministratori.

Un’ autonoma disciplina è, infine, dettata dalla riforma del 2003 in tema di responsabilità degli amministratori (art. 2476), i quali sono solidamente responsabili verso la società per i danni ad essa derivanti dall’ inosservanza dei doveri imposti dalla legge o dall’ atto costitutivo.

Non è confermata, in questo caso, la triplice responsabilità degli amministratori verso la società, verso i creditori sociali e verso i soci o terzi che caratterizza gli organi gestori e di controllo delle società di capitali. E’ controverso, infatti, se gli amministratori rispondono anche nei confronti dei creditori sociali, come avviene nelle altre società di capitali ai sensi dell0 art. 2394.

La responsabilità può essere promossa da ciascun socio il quale, ove provi l’ esistenza di gravi irregolarità nella gestione, può chiedere che il tribunale disponga in via cautelare la revoca dell’ amministratore.

C) La revisione legale dei conti

Il d.lgs. 39/2010, di riforma della revisione legale dei conti, ha riscritto l’ art. 2477, norma che stabilisce i casi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. Ferme restando le ipotesi già previste nella precedente formulazione della norma, sono state introdotte due nuove circostanze che obbligano soci della società a responsabilità limitata a nominare il collegio sindacale.

La nomina del collegio sindacale, pertanto, è obbligatoria:

-se il capitale non è inferiore a 120.000 euro;

-se, per due esercizi consecutivi, siano stati superati due dei seguenti limiti indicati dall’ art. 2435bis, ai fini della redazione del bilancio in forma abbreviata:

° 4.400.000 euro, quale attivo della stato patrimoniale;

° 8.800.000 euro per ricavi delle vendite e delle prestazioni;

° 50 dipendenti occupati in media durante l’ esercizio;

-se la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

-se la società controlla altre società sottoposte obbligatoriamente alla revisione legale dei conti.

La revisione legale è affidata normalmente al collegio sindacale. Tuttavia, l’ atto costitutivo può prevedere che essa sia affidata ad un soggetto esterno purchè iscritto al registro, e in tal caso il collegio sindacale rimane titolare del cosiddetto <<controllo amministrativo>>. L’ assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti suindicati deve provvedere, entro 30 gg, alla nomina del collegio sindacale. Se l’ assemblea non vi provvede, la nomina dovrà essere effettuata dal tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Sono attribuiti rilevanti poteri di controllo ai singoli soci che non partecipano all’ amministrazione. Ad essi è, infatti, riconosciuto un potere di controllo sulla gestione sociale, da esercitarsi mediante richiesta agli amministratori di informazioni sullo svolgimento degli affari e di consultazione, anche per il tramite di professionista di fiducia, dei libri sociali e dei documenti relativi all’ amministrazione (art. 2476.2). Manca, invece, la previsione nella società a responsabilità limitata della denuncia di gravi irregolarità nella gestione da parte di una percentuale minoritaria di soci, il che impedisce di attivare il controllo giudiziario e l’ eventuale sostituzione giudiziaria degli amministratori di cui all’ art. 2409.

 

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