Tra gli ausiliari dell’imprenditore muniti di rappresentanza assume una posizione di rilievo l’institore il quale è colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa. Nel linguaggio comune l’institore è il direttore generale dell’impresa o di una filiale o di un settore produttivo e quindi praticamente un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente al vertice della gerarchia del personale in virtù di un atto di preposizione dell’imprenditore.

La posizione di preposizione comporta che l’institore è tenuto, congiuntamente con l’imprenditore all’adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell’impresa o della sede o del ramo cui è preposto. Questi obblighi sussistono nei confronti dell’imprenditore e dei terzi ma tuttavia l’inosservanza di essi da parte dell’institore non esonera l’imprenditore da responsabilità in quanto la legge parla di un obbligo dell’institore analogo a quello che incombe sull’imprenditore e che non viene meno per effetto della preposizione institoria.  Nel caso di fallimento invece fermo restando che solo l’imprenditore può essere dichiarato fallito e solo lui sarà esposto agli effetti personali e patrimoniali del fallimento trovano applicazione anche nei confronti dell’institore le sanzioni penali disposte a carico del fallito.

Essendo l’institore preposto all’esercizio dell’impresa dal fatto stesso della preposizione deriva il potere di compiere tutti gli atti che si riferiscono all’impresa, alla filiale o al ramo particolare senza che vi sia bisogno di un particolare conferimento di poteri.  La legge quindi riconosce all’institore indipendentemente da una espressa dichiarazione di volontà (procura) ampi poteri rappresentativi. I poteri dell’institore tuttavia per quanto ampi riguardano l’esercizio dell’impresa e non la trasformazione o la vendita di essa o dei suoi elementi costitutivi o l’impiego di capitali in altre imprese. Ne deriva che tali atti esulano dai poteri dell’institore e quindi il potere di vendere gli immobili o concedere le ipoteche è subordinato alla espressa autorizzazione da parte dell’imprenditore stesso.

  E’ necessaria quindi una procura se l’imprenditore vuole ampliare o limitare i poteri rappresentativi dell’institore. Per quanto riguarda le limitazioni però esse saranno opponibili ai terzi solo se la procura originaria o il successivo atto di limitazione siano stati pubblicati nel registro delle imprese in quanto se manca tale pubblicità la rappresentanza si considera generale salvo la prova da parte dell’imprenditore che i terzi effettivamente conoscevano l’esistenza di limitazioni al momento della conclusione dell’affare.

Così come deve essere pubblicata la procura institoria così devono essere pubblicate le modificazioni o la revoca della stessa  in quanto in mancanza le modificazioni e la revoca sono opponibili ai terzi solo se questi le conoscevano.  L’institore, a prescindere da un espresso conferimento di procura, può stare in giudizio a nome dell’imprenditore per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esercizio dell’impresa cui è preposto (rappresentanza processuale).

L’institore, come rappresentante, deve agire nel nome dell’imprenditore e quindi se omette di far conoscere al terzo la sua qualità di institore assume obbligazione personale, assumendosi diritti e obblighi derivanti dall’atto. Tuttavia la legge prevede una responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti dall’institore che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto (art. 2208 cc). Per l’applicazione di tale articolo però l’atto deve essere compiuto in nome proprio dall’’institore ma nell’interesse dell’imprenditore e quindi occorre che pur non avendo manifestato al terzo la propria qualità di rappresentante l’institore agisca in attuazione dell’incarico affidatogli e che l’atto possa essere concretamente riferito all’impresa.

Il fondamento di tale disposizione sta nel fatto che la contemplatio domini (ossia l’agire come rappresentante dell’imprenditore) è presunta negli atti compiuti in attuazione della preposizione institoria e quindi l’imprenditore è vincolato.  Tale presunzione però può essere solo invocata dal terzo per affermare la responsabilità dell’institore ma non dall’institore stesso al fine di escludere l’obbligazione personale a suo carico derivante dall’aver agito a nome proprio.

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