L’agente si obbliga a svolgere – in modo continuativo e in una determinata zona territoriale – tutta l’attività necessaria per fare concludere al preponente i contratti d’esercizio della sua impresa (art. 1742).
La figura dell’agente si distingue da quella del c.d. procacciatore d’affari poiché l’attività di quest’ultimo è saltuaria, mentre quella dell’agente è stabile e duratura. Di solito il compito dell’agente è quello di promuovere la conclusione degli affari del preponente; se, però, gli viene conferito pure il potere di concludere direttamente i contratti, allora l’agente assume anche la figura del rappresentante (così, accanto alla figura dell’agente di commercio, si ha la figura del rappresentante di commercio).
Quando all’agente è stata conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti, la stabilità del rapporto costituisce l’elemento principale per distinguere il contratto di agenzia dal contratto di mandato con rappresentanza.
L’agente, per svolgere la sua attività, deve costituire un’azienda (detta agenzia), procurandosi la disponibilità di un locale, arredandolo di quanto necessario, procurandosi i mezzi di trasporto, assumendo il personale necessario; ed inoltre, le spese per la costituzione e il funzionamento dell’agenzia sono a carico dell’agente (art. 1748 c.4).
In ricompensa delle sue attività, l’agente ha diritto alle corrispondenti provvigioni; se le spese sono inferiori alle provvigioni, l’agente ha un guadagno; altrimenti subisce una perdita.
Pertanto, anche l’agente corre i rischi caratteristici dell’imprenditore, ed è anch’egli un imprenditore commerciale, seppure ausiliario autonomo dell’imprenditore preponente.
Se, invece, l’attività dell’agente ha carattere prevalentemente personale, allora egli non è un imprenditore commerciale, bensì un lavoratore autonomo.
Per svolgere la loro attività, gli agenti di commercio devono iscriversi in un apposito ruolo istituito presso la camera di commercio. A tal proposito è opportuno specificare che senza l’iscrizione, il rapporto di agenzia è nullo, e l’agente non ha quindi diritto al pagamento delle
provvigioni, ma potrebbe agire nei confronti del preponente soltanto con l’azione generale di arricchimento senza causa (art. 2041).