Garanzia di buon funzionamento
Altra forma di garanzia è la garanzia di buon funzionamento, diffusa nel commercio di beni strumentali (macchine, apparecchiature industriali) o di beni di consumo di lunga durata (elettrodomestici).
Tale garanzia deve essere espressamente pattuita per un determinato periodo di tempo, salvo che non sia dovuta in forza degli usi.
Durante il periodo coperto dalla garanzia, il compratore ha diritto di ottenere la sostituzione o riparazione della cosa per difetti di funzionamento.
Il compratore deve, a pena di decadenza, denunziare i difetti di funzionamento entro 30 giorni dalla scoperta.
Garanzia di conformità
Esiste poi un’ulteriore garanzia volta a tutelare il compratore quando la vendita ha per oggetto beni di consumo, vale a dire qualsiasi bene mobile venduto da un imprenditore ad un consumatore.
Infatti il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile nei confronti dello stesso per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riparazione del bene o la sua sostituzione a spese del venditore e qualora tali rimedi non siano praticabili può richiedere, sempre a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Il venditore è tuttavia responsabile solo se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dalla consegna del bene.
Il venditore responsabile nei confronti del consumatore può agire, entro un anno dell’esecuzione della prestazione, contro gli altri soggetti della catena distributiva (produttore, precedenti venditori) ai quali è imputabile il difetto, per ottenere la reintegrazione di quanto corrisposto al consumatore.
Clausole sulla qualità della merce
Nelle vendite commerciali, soprattutto quando non è possibile l’esame preventivo della merce, è diffusa l’utilizzazione di clausole particolari volte ad assicurare la presenza nella cosa venduta delle specifiche qualità desiderate dal compratore.
Ciò ha dato luogo a 3 figure particolari di vendita: vendita con riserva di gradimento, vendita a prova, vendita su campione
La vendita con riserva di gradimento è una vendita che si perfeziona solo dopo che il compratore ha esaminato la merce ed ha comunicato al venditore che la stessa è di suo gradimento.
Si è in sostanza in presenza di una proposta irrevocabile del venditore che il compratore è libero di accettare o meno dopo l’esame della merce, che deve essere compiuto nel termine stabilito.
Nella vendita a prova il contratto è invece sottoposto alla condizione sospensiva che la merce abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso cui è destinata. La vendita a prova è un contratto già perfetto la cui efficacia è però subordinata all’esito positivo della prova.
La vendita su campione infine è contratto perfetto e immediatamente efficace. Dalla merce oggetto della vendita (di solito olio o vino) viene tuttavia prelevato un campione che “deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce”.
Qualsiasi difformità della merce consegnata rispetto al campione attribuisce al compratore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.