L’individuazione del soggetto cui imputare la qualità giuridica è regolata dal principio della spendita del nome. Diventa imprenditore colui che assume il rischio dell’attività esercitandola personalmente e compiendo in proprio nome i relativi atti. Non diventa invece imprenditore il soggetto che gestisce l’altrui impresa quando operi spendendo il nome dell’imprenditore, per effetto del potere di rappresentanza conferitogli dall’interessato o riconosciutogli dalla legge. Perciò quando gli atti di impresa sono compiuti tramite rappresentante (volontario o legale), imprenditore diventa il rappresentato e non il rappresentante. L’attività di impresa è sostanzialmente esercitata dal rappresentante (ad esempio, il genitore che gestisce l’impresa quale rappresentante legale del figlio minore, in seguito ad autorizzazione del tribunale. Gli atti di impresa sono decisi e compiuti dal genitore, ma imprenditore è il minore e solo il minore è esposto a fallimento).
Il mandatario è un soggetto che agisce nell’interesse di altro soggetto e può porre in essere i relativi atti giuridici sia spendendo il proprio nome (mandato senza rappresentanza) sia spendendo il nome del mandante, se questi gli ha conferito il potere di rappresentanza (mandato con rappresentanza).
Nel mandato con rappresentanza, tutti gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario in nome del mandante si producono direttamente nella sfera giuridica di quest’ultimo (art 1388).
Quando il mandato è senza rappresentanza il mandatario agisce in proprio nome “acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante (art 1705). Quando gli atti di impresa sono compiuti tramite rappresentante (volontario o legale), imprenditore diventa il rappresentato e non il rappresentante. Si può dire che l’attività di impresa è sostanzialmente esercitata dal rappresentante.