L’azione di responsabilità può essere esercitata:

  • dalla società.
  • da una minoranza qualificata dei soci.
  • dal collegio sindacale.
  • dall’amministratore giudiziario.
  • (nelle procedure concorsuali) dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

 L’esercizio da parte della società, anche se essa è in liquidazione, deve essere deliberato dall’assemblea (art. 2393 co. 1). Quando l’assemblea sia convocata per l’approvazione del bilancio, l’azione di responsabilità può essere deliberata anche se non è indicata nell’ordine del giorno, purché si tratti di fatti di competenza dell’esercizio cui il bilancio si riferisce (co. 2).

La deliberazione dell’azione di responsabilità non si accompagna necessariamente ad una revoca degli amministratori contro i quali è esercitata, richiedendo quest’ultima una deliberazione ulteriore e diversa. L’art. 2393 co. 5, tuttavia, dispone che la deliberazione di esercitare l’azione di responsabilità che sia stata approvata con il voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale comporta (implicitamente) anche la revoca degli amministratori contro i quali l’azione è proposta. In questo caso l’assemblea stessa provvede alla sostituzione dei revocati.

L’art. 2393 co. 6 pone dei paletti alla possibilità di rinunciare (o transigere) l’azione già deliberata, pretendendo un’espressa deliberazione assembleare nella quale non vi sia il voto contrario di una minoranza che rappresentanti, nelle società chiuse, almeno 1/5 del capitale e, nelle società aperte, almeno 1/20, oppure la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte dei soci.

 Nel tentativo di dare maggior peso alle minoranze, il nuovo art. 2393 bis prevede anche la possibilità dell’esercizio dell’azione di responsabilità da parte dei soci. Per far questo occorre che i soci rappresentino almeno 1/5 del capitale o la diversa misura eventualmente prevista nello statuto (co. 1). Nelle società aperte il quorum in questione scende ad 1/40 o a quello previsto nello statuto (co. 2). Per esercitarla, i soci che prendono tale iniziativa nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni, deputati al compimento degli atti necessari (co. 4).

La norma prevede che l’atto di citazione sia notificato alla società anche in persona del presidente del collegio sindacale (co. 3). Se la domanda è accolta la società, avvantaggiandosene, dovrà rifondere agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell’accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione. In questo modo si vuole tenere indenni i soci che avviano svolto un’azione utile alla società, da qualunque costo eventualmente sostenuto (co. 5). Gli stessi soci che hanno agito possono rinunciare all’azione o transigerla (co. 6).

 La possibilità che l’azione sia promossa dal collegio sindacale è stata introdotta con l’art. 3 della l. n. 262 del 2005, che ha inserito nell’art. 2393 un nuovo co. 3, secondo il quale l’azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Poiché il collegio sindacale è organo della società, esso agisce a nome di quest’ultima.

Risolvendo le perplessità manifestatesi in giurisprudenza circa la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, l’art. 2393 co. 4 stabilisce che questo decorre dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.

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