Il diritto di voto viene conferito nell’interesse del socio, tuttavia, non si tratta del suo interesse personale, ma di quello della società. Il socio, quindi, sebbene non sia obbligato a votare per un determinato interesse sociale, quando si trovi ad avere un concreto e persistente interesse in conflitto con quello della società, deve evitare di farlo prevalere in danno di questa.
Ed è proprio in tale danno (anche potenziale) per la società che sembra consistere il discrimine del conflitto di interessi delineato dall’art. 2373, il quale dispone che la deliberazione approvata con voto determinante di soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell’art. 2377 qualora possa recarle danno (co. 1). Tale disposizione, quindi, pone al socio la scelta tra votare, sacrificando il proprio personale interesse in potenziale conflitto, o astenersi dal voto. Occorre sottolineare, comunque, che la delibera può essere impugnata solo se il socio in conflitto dia un voto determinante per il raggiungimento del quorum deliberativo. Se, al contrario, senza tener conto del voto del socio in questione, la deliberazione avrebbe comunque conseguito i voti necessari all’approvazione, essa non è impugnabile.
Un vero e proprio divieto di voto viene mantenuto al co. 2:
- per il socio amministratore, nelle votazioni riguardanti la sua responsabilità.
- (nel sistema dualistico) per i componenti del consiglio di gestione, nelle votazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
Diversa dall’ipotesi disciplinata dall’art. 2373 è quella del voto dato non in conflitto con la società, ma in conflitto con gli interessi degli altri soci, allo scopo di procurarsi un vantaggio con loro danno. In casi simili, la difesa delle minoranze non è agevole e l’unica via percorribile pare essere il richiamo al principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, la cui violazione comporterebbe l’annullabilità della deliberazione e darebbe motivo ad una richiesta di risarcimento dei danni.