La dichiarazione di fallimento determinando una modificazione della posizione giuridica dell’imprenditore determina effetti per il debitore fallito, per i suoi creditori e sui rapporti giuridici pendenti
La dichiarazione di fallimento comporta per il fallito effetti personali in quanto essa determina particolari incapacità e determinate limitazioni alla libertà personale del fallito (es. obbligo di comunicare il cambiamento di residenza e di presentarsi ad ogni richiesta agli organi del fallimento). Inoltre il fallito perde la legittimazione a stare in giudizio, legittimazione che spetta al curatore. Gli effetti più rilevanti sono però quelli patrimoniali in quanto con la dichiarazione di fallimento si determina il cosiddetto spossessamento del debitore. Il debitore infatti perde il diritto di amministrare e di disporre dei beni che compongono il suo patrimonio, beni che contestualmente vengono attribuiti al curatore (al quale spetta anche la rappresentanza processuale) e quindi vanno a costituire un patrimonio separato destinato ad uno scopo che è il soddisfacimento dei creditori concorsuali.
Ciò avviene sia per quanto riguarda i beni preesistenti (ossia che il fallito deteneva alla data della sentenza) sia per le utilità e i beni che il fallito realizzi successivamente al fallimento dedotte le spese sostenute dal fallito per l’acquisto e la conservazione di tali beni. La legge prevede però che il curatore possa rinunciare all’acquisto di beni e utilità pervenute al fallito dopo la dichiarazione di fallimento qualora i costi per il loro acquisto siano superiori al presumibile valore di realizzo.
Beni ai quali si estende lo spossessamento
Secondo la legge non possono essere compresi nel fallimento i beni che si caratterizzano per la loro natura personale o familiare (frutti derivanti dall’usufrutto legali sui beni dei figli, beni costituiti in un fondo patrimoniale), o per la loro funzione alimentare o di sussistenza del fallito e la sua famiglia (redditi della propria attività nei limiti dei bisogni della famiglia e uso della casa di abitazione). Si considerano invece nel patrimonio quei beni che il fallito abbia alienato con atti inopponibili a terzi in quanto dalla data di dichiarazione di fallimento il fallito non può più compiere quelle formalità necessarie per rendere opponibili ai terzi i relativi atti (es. trascrizione di atti di vendita o di ipoteca). Restano invece esclusi dal fallimento i beni di proprietà altrui e i beni che il fallito detenga o abbia acquistato in qualità di mandatario per conto del mandante in quanto rispetto a tali beni è ammissibile l’azione di rivendicazione.
Effetti nei confronti dei creditori
La legge fallimentare stabilisce che il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito e pertanto dopo tale data i creditori potranno chiedere l’accertamento del loro credito solo attraverso le norme previste per il concorso. Inoltre dal giorno della dichiarazione di fallimento i creditori non potranno avviare o proseguire nessuna azione individuale, sia essa esecutiva o cautelare, sui beni compresi nel fallimento. Per quanto riguarda le esecuzioni già avviate si determina l’assorbimento della esecuzione individuale nella procedura concorsuale attraverso la sostituzione del curatore al creditore.
Si determinano inoltre modificazioni nella posizione dei creditori. Per quanto riguarda i creditori privilegiati il credito viene incrementato degli interessi che continuano a maturare anche dopo la dichiarazione di fallimento fino alla vendita del bene e questi interessi hanno anch’essi natura di crediti privilegiati. Se il creditore munito di diritto di prelazione non si soddisfa integralmente sul bene che costituisce la sua garanzia specifica, per il residuo ha gli stessi diritti del creditore chirografario. Per quanto riguarda invece i creditori chirografari si pongono le seguenti modificazioni:
a) la dichiarazione di fallimento sospende il decorso degli interessi
b) applicazioni di particolari criteri di valutazione per i crediti infruttiferi, per le obbligazioni, per i crediti non pecuniari e per la rendita perpetua e vitalizia
c) i debiti pecuniari non scaduti alla data del fallimento si considerano scaduti alla data del fallimento
d) applicazioni di particolari principi nei riguardi del creditori di più coobbligati in solido di cui solo uno sia fallito, in relazione all’azione di regresso tra coobbligati solidali.
Una disciplina particolare consente ad alcuni debitori, pur non essendo privilegiati, di sfuggire al concorso con gli altri, Si tratta della disciplina in materia di compensazione che prevede che i creditori hanno il diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che vantano nei confronti dello stesso purché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. La compensazione non può avere luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno precedente.