La società semplice ha necessariamente per oggetto l’esercizio di un’attività non commerciale ed è il tipo normale per questa attività quello che si intende adottato (art. 2249 co. 2). Il contratto, non essendo soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese, non è sottoposto a forme speciali (art. 2251), e può concludersi anche verbalmente o tacitamente.

Gli obblighi, i diritti e i poteri che ora vedremo formano la partecipazione sociale, tuttavia occorre fare una distinzione tra i diritti detti economici (3 e 4) e quelli detti sociali. Questi ultimi, essendo posti al servizio dei primi, non sono veri e propri diritti, quanto piuttosto poteri strumentali:

  1. i soci sono obbligati ad eseguire il conferimento promesso o, se questo non fu stabilito, a conferire una parte di quanto è necessario al conseguimento dell’oggetto sociale. Tale parte, in mancanza di accordi, deve essere uguale per tutti. Il socio chiaramente è tenuto a rispettare la destinazione impressa ai beni sociali, dei quali non può servirsi per scopi estranei a quelli della società (art. 2256).
  2. i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Quando non esistono beni della società sui quali i creditori sociali possano soddisfarsi, i soci rispondono anche con i beni non conferiti in società (responsabilità sussidiaria). Tale responsabilità, tuttavia, non è essenziale, potendo essere esclusa, ma unicamente per quei soci che non amministrino la società (art. 2267 co. 1).

Il patto che esclude o limita la responsabilità sussidiaria deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, che si considerano tali quando il terzo, usando la normale diligenza, avrebbe potuto conoscere il patto. Se questo non avviene la limitazione o l’esclusione della responsabilità non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza (art. 2267 co. 2).

  1. il socio, come corrispettivo degli obblighi suddetti, ha diritto di ottenere la parte di utili pattuita o, in mancanza di accordo, determinata dalla legge. Tale parte deve essergli corrisposta ogni anno a seguito dell’approvazione del rendiconto di esercizio ed alla fine della società a seguito della liquidazione (art. 2262). I soci non possono, senza il consenso unanime, limitare la distribuzione degli utili conseguiti.
  2. il socio che ha effettuato un conferimento di capitale ha diritto, alla fine della società, al rimborso del medesimo, previa chiaramente la detrazione delle eventuali perdite (art. 2282).
  3. il socio ha diritto di partecipare alla gestione sociale, ovvero di amministrare la società, compiendo gli atti pertinenti all’oggetto sociale disgiuntamente dagli altri soci. In tale diritto rientra chiaramente anche la facoltà di concorrere alla formazione della volontà sociale.

Il socio che non sia amministratore, non solo partecipa alla nomina ed alla revoca dell’amministratore, ma ha un ampio potere di controllo della sua gestione (art. 2261).

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