Ai sensi dell’ art. 2565, la ditta è trasferibile, ma solo insieme all’azienda. Se il trasferimento avviene per atto fra vivi, è necessario il consenso espresso dell’alienante. A causa di morte, la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria. Chi ha trasferito l’azienda è responsabile in solido con l’acquirente per i debiti da questo contratti spendendo la ditta derivata, cioè si addossa all’alienante l’onere di portare a conoscenza dei terzi l’avvenuto trasferimento dell’azienda e della ditta se si tratta di impresa non commerciale.
L’imprenditore individuale ha:
- un nome civile, che lo individua come soggetto di diritto come ogni altra persona fisica. Esso è attribuito per legge, è fisso (cognome + prenome) ed non è liberamente modificabile;
- una ditta o nome commerciale, che lo individua come imprenditore. Un imprenditore può avere più ditte.
Nome civile e ditta sono diversamente tutelati e formano oggetto di diritti diversi.
Il nome civile è un attributo della personalità e come tale è tutelato nei limiti fissati dagli artt. 6-9 del codice civile.
La ditta è invece tutelata come mezzo di attrazione della clientela e come valore patrimoniale.
Perciò, mentre l’omonimia fra nomi civili è ammessa, non è consentita omonimia fra ditte di imprenditori in concorrenza, anche se corrispondenti ai nomi civili.
Inoltre, il nome civile a differenza della ditta è indisponibile e intrasmissibile. La distinzione fra nome civile e nome commerciale dell’imprenditore è valida anche per le società.
In base all’art. 2567, la ragione sociale delle società di persone e la denominazione sociale delle società di capitali e delle cooperative sono regolate dalle norme dettate in sede di disciplina dei singoli tipi di società. Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell’art. 2564, cioè il divieto di utilizzare ditta uguale o simile a quella di altro imprenditore concorrente. Non sono richiamati, invece, né l’art. 2563 (scelta della ditta), né l’art. 2565 (trasferimento della ditta).
Si è chiarito che ragione sociale e denominazione sociale non vanno identificate con la ditta. Esse costituiscono il nome necessario delle società e vanno poste sullo stesso piano del nome civile della persona fisica in quanto servono per individuarle come soggetti di diritto e non come esercenti di impresa. Quindi, la disciplina dell’art. 2567 regola solo il nome delle società e non impedisce l’uso di una ditta distinta dalla ragione o denominazione sociale.