Lo scopo mutualistico: essenza e riflessi sulla struttura della società
Le società cooperative sono la forma organizzativa tipica riservata alle imprese mutualistiche. Infatti il codice civile espressamente dispone che le società cooperative sono società con capitale variabile con scopo mutualistico. La mutualità è quindi il presupposto specifico della società cooperativa ma non ne è, contrariamente a quanto comunemente si ritiene, il carattere essenziale. Infatti una società non è necessariamente una società cooperativa solo perché esercita una impresa mutualistica (tanto è vero che molte imprese mutualistiche di costituiscono come società per azioni o come società a responsabilità limitata) ma lo è quando esercitando una impresa mutualistica assume la forma organizzativa tipica basata sulla variabilità del capitale.
Tuttavia essendo presupposto necessario della società cooperativa lo scopo mutualistico occorre individuare in che cosa consiste questo scopo e come incide sulla struttura dell’impresa cooperativa. La mutualità consiste nel fatto che nelle società cooperative il lucro dell’imprenditore si realizza a carico delle stesse persone che fanno parte della società (e alle quali viene distribuito) e non a carico di persone estranee alla società. Appunto attraverso tale corrispondenza tra gruppo sociale e gruppo a carico del quale l’utile si realizza il profitto dell’imprenditore si elimina.
Tuttavia tale eliminazione è frutto di due operazioni contrapposte: la realizzazione dell’utile e la sua redistribuzione. Pertanto la società cooperativa alla pari delle altre società configura l’ottenimento di un utile e la sua distribuzione ai soci e quindi non è attendibile l’opinione che sostiene che le società cooperative siano da assimilare alle associazioni piuttosto che alle società. Lo scopo mutualistico influisce indubbiamente sulla struttura della società cooperativa. Infatti la partecipazione alla società si determina in considerazione della identità dei bisogni dei partecipanti e della possibilità della loro realizzazione attraverso lo svolgimento dell’attività sociale.
Talvolta, come nelle cooperative edilizie abbiamo un numero fisso e predeterminato di soci mentre in altri casi il contratto è aperto e consente l’adesione di nuovi soci consentendo nel contempo l’uscita di quelli attuali Ma anche in questo secondo caso la società cooperativa di distingue nettamente dall’associazione. Nell’associazione infatti gli associali non hanno alcun diritto sul patrimonio. Infatti anche se il patrimonio dell’associazione è formato anche grazie ai contributi degli associati tali contributi non possono qualificarsi come apporti ma come corrispettivi per i servizi prestati. Appunto per ciò il contributo è annuale ed è uguale per tutti gli associati e appunto perché l’associato ha fruito dei sevizi prestati dall’associazione come corrispettivo per il contributo versato egli non ha diritto in caso di recesso ad una quota del patrimonio dell’associazione.
Nelle cooperative invece la situazione è completamente diversa in quanto non solo la legge prevede la sottoscrizione di una quota di capitale che può essere diversa da socio a socio, stabilisce che il nuovo socio che voglia entrare nella cooperativa debba versare oltre alla quota di capitale sottoscritta anche il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione di bilancio e stabilisce anche che in caso di morte, esclusione o recesso del socio si debba liquidare la sua quota sulla base del bilancio di esercizio nel corso del quale tale fatto si verifica e che comprende in via di principio anche il sovrapprezzo. I principi suddetti caratterizzano in generale la società e non l’associazione.
Inoltre lo scopo mutualistico contribuisce a caratterizzare la società cooperativa anche nel senso che la parità di posizione che c’è tra i soci di fronte ai bisogni da soddisfare si riflette nell’attribuzione ai soci di uguali poteri qualunque sia il loro apporto e nella previsione di una limitazione nella parte del capitale che ciascun socio può possedere. Lo scopo mutualistico delle cooperative si traduce in una serie di obblighi della società a fornire beni, servizi o occasioni di lavoro ai propri membri a a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato. Il vantaggio mutualistico può essere realizzato con due tecniche diverse: quella del vantaggio immediato e quella del vantaggio differito o ristorno.
Si ha la prima ipotesi quando la società pratica subito prezzi inferiori o retribuzioni superiori a quelli di mercato. Si ha la seconda ipotesi quando il vantaggio mutualistico viene attribuito ai soci mediante i ristorni che sono somme di denaro che la società restituisce ai soci periodicamente, in occasione dell’approvazione del bilancio, in proporzione ai rapporti intercorsi con la cooperativa. Il legislatore italiano non impone alle cooperative (tranne casi eccezionali) il divieto di rapporti con i terzi non soci (mutualità pura). Ne consegue che le cooperative possono offrire le proprie prestazioni anche ai terzi non soci purchè ciò sia espressamente previsto dallo statuto.