Nozione. Disciplina

I magazzini generali sono imprese di custodia di merci e derrate soggette a specifica regolamentazione ed a controllo della pubblica amministrazione.

II deposito nei magazzini generali è un deposito regolare: il magazzino assume cioè l’obbligo di custodire le cose mobili ricevute e di restituirle in natura.

Il deposito nei magazzini generali può avvenire anche “alla rinfusa”, cioè immagazzinando negli stessi locali partite omogenee di merce (carbone, grano, olio) consegnate da diversi depositanti. In questo caso ciascun depositante ha sulla massa un diritto pro quota, proporzionato alla quantità di merce immessa. Il depositario sarà perciò tenuto a restituire la stessa quantità di merce prelevandola dalla massa formata dalle diverse partite.

Al deposito nei magazzini generali si applica la disciplina generale dettata per il contratto di deposito, con alcune aggravanti per quanto riguarda la responsabilità del depositario.

Il magazzino generale, infatti, è responsabile a meno che non provi che la perdita o l’avaria della merce non siano derivati da caso fortuito, dalla natura delle merci o dell’imballaggio. Perciò i danni derivanti da cause ignote sono a suo carico.

Fede di deposito e nota di pegno

A richiesta del depositante, i magazzini generali devono rilasciare una fede di deposito della merce cui è unita la nota di pegno.

La fede di deposito è un titolo di credito all’ordine rappresentativo della merce depositata.

È perciò trasferibile mediante girata ed attribuisce al possessore legittimo il diritto alla riconsegna della merce, il possesso della stessa ed il potere di disporne mediante trasferimento del titolo.

La nota di pegno, fin quando resta unita alla fede di deposito, ha solo una funzione negativa: attesta che sulla merce depositata non sussiste un diritto di pegno.

La nota di pegno può essere infatti utilizzata dal possessore del doppio titolo per ottenere un finanziamento garantito da pegno sulle merci depositate. A tal fine egli stacca la nota di pegno dalla fede di deposito e la mette in circolazione mediante girata a favore del finanziatore. La girata della nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito concesso, gli interessi e la scadenza. Deve inoltre essere trascritta sulla fede di deposito.

La nota di pegno staccata dalla fede di deposito diventa un autonomo titolo di credito all’ordine, che incorpora un diritto di credito garantito da pegno sulle merci depositate.

La fede di deposito priva della nota di pegno indica che sulla merce è stato costituito un diritto di pegno, per un importo che risulta dalla trascrizione sulla fede stessa.

Il possessore della sola fede di deposito potrà perciò ritirare la merce solo depositando presso i magazzini generali la somma dovuta al creditore pignoratizio.

Il possessore della nota di pegno, che non sia stato pagato alla scadenza, è tutelato da due azioni:

  1. può far vendere la merce depositata e soddisfarsi sul ricavato, dopo aver fatto constatare il rifiuto di pagamento mediante protesto
  2. se dopo la vendita rimane insoddisfatto, può agire contro il debitore principale, nonché contro i giranti della fede di deposito e della nota di pegno.

In definitiva, l’emissione di un doppio titolo da parte dei magazzini generali agevola le operazioni di finanziamento.

In pratica, però, la complessità della disciplina ha reso la circolazione separata dei due titoli fenomeno da tempo desueto.

Il finanziatore su merci depositate (quasi sempre una banca) preferisce infatti tutelarsi in modo più semplice con la girata piena della fede di deposito unita alla nota di pegno.

 

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