Il collegio sindacale può anche essere destinatario di denunce, con cui i soci segnalano presunte irregolarità. L’art. 2408, dopo aver disposto che ciascun socio può denunciare al collegio sindacale i fatti che ritiene censurabili , individua quelle che sono le varie conseguenze, variabili a seconda della consistenza dei denunzianti:
- quando i soci denunzianti non rappresentino almeno 1/20 (società chiuse) o 1/50 (società aperte) del capitale sociale, la norma si limita a disporre che il collegio sindacale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea.
- quando i soci denunzianti rappresentino le misure sopra indicate, la norma impone al collegio sindacale di indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea.
- quando ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 2406 (fatti censurabili di rilevante gravità e urgente necessità di provvedere), il collegio sindacale deve provvedere ad un’apposita convocazione dell’assemblea.