L’art. 2426 detta una lunga serie di prescrizioni circa i criteri di valutazione delle varie voci. Tale norma, inoltre, dispone che:
- le immobilizzazioni vanno di regola iscritte al prezzo di costo (criterio base).
- quando le immobilizzazioni siano costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate può essere adottato anche il criterio del valore del patrimonio netto della società partecipata, con varie cautele e specificazioni.
- sono soggetti ad ammortamento, mediante una progressiva riduzione di anno in anno del loro valore, sia il valore di costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo, sia il valore dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e di sviluppo aventi utilità pluriennale.
- l’avviamento può essere iscritto all’attivo soltanto se acquisito a titolo oneroso e di regola deve essere ammortizzato in cinque anni. Tanto l’iscrizione dell’avviamento, quanto quella dei costi di impianto, ampliamento, ricerca e sviluppo, presuppongono il consenso del collegio sindacale.
- i crediti debbono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
- il costo dei beni fungibili, acquistati a prezzi ed in tempi diversi, può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli primo entrato primo uscito o ultimo entrato primo uscito.