Il patrimonio della società è insensibile alle obbligazioni personali dei soci ed intangibile da parte dei creditori di quest’ultimi.
Il creditore personale del socio non può aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi.
Inoltre, se esso è nel contempo debitore della società non potrà compensare questo suo debito con il credito che vanta a titolo personale verso il socio, art. 2271.
Il creditore sociale per soddisfare il proprio credito, sia nella ss che nella snc, potrà:
far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore;
compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione della società, art. 2270.
Nella ss e nella snc irregolare, il creditore particolare del socio può chiedere anche la liquidazione della quota del suo debitore, ma dovrà provare che gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, art. 2270 e art. 2297.
La richiesta opera come causa di esclusione di diritto del socio, art. 2288.
La quota dovrà essere liquidata entro 3 mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento anticipato della società. In tal caso, il creditore istante dovrà attendere il compimento della liquidazione della società per soddisfarsi sulla quota di liquidazione spettante al suo debitore.
Nella snc regolare, secondo l’art. 2305, il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, neppure se prova che gli altri beni dello stesso siano insufficienti a soddisfarlo.
Tale regola vale fino alla scadenza della società fissata nell’atto costitutivo. I soci possono prorogare la durata della società con una specifica decisione o continuando di fatto l’attività sociale, ma tale decisione non può pregiudicare i creditori particolari dei soci. L’art. 2307 distingue due ipotesi:
se la proroga è espressa ed è iscritta nel registro delle imprese, il creditore particolare può opporsi giudizialmente alla proroga entro 3 mesi dall’iscrizione della delibera. Se l’opposizione è accolta, la società deve liquidare a suo favore la quota del socio debitore, entro 3 mesi dalla notifica della sentenza di accoglimento dell’opposizione;
se la proroga è tacita, si applica la disciplina determinata dall’art. 2270 per la ss: il creditore personale potrà chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota dimostrando l’insufficienza degli altri beni del socio suo debitore.