I contratti di borsa possono essere : a mercato fermo, quando i contraenti si obbligano ad eseguirli secondo il contenuto stabilito al momento della conclusione e a mercato libero (o a premio) quando un contraente versa all’altro una somma acquistando il diritto di variare il contenuto del contratto o di sciogliersi da esso. Entrambi i tipi di contratto possono poi essere a contante (o a pronti) quando vanno eseguiti entro il termine massimo di dieci giorni dalla stipulazione e a termine quando prevedono una esecuzione differita rispetto al momento della stipulazione del contratto. Funzione del contratto a termine non è tanto quella di lasciare alle parti il tempo necessario per la esecuzione della prestazione quanto quella di consentire alle parti di beneficiare delle diverse quotazioni che possono aversi alla data del contratto e a quella della sua esecuzione e quindi di speculare tra i due prezzi.

Ciò determina anche un particolare contratto di mercato fermo a termine, detto contratto differenziale, con il quale le parti non si obbligano di trasferire strumenti finanziari ma solo a liquidare la differenza tra il prezzo pattuito e il prezzo corrente al momento della scadenza.  E’ evidente che il contratto differenziale è un contratto di pura speculazione e presenta evidenti analogie con il gioco e la scommessa. Per tale motivo,data l’influenza che la speculazione può esercitare sul mercato, il legislatore ha previsto l’imposizione del deposito, all’atto della conclusione del contratto, di una parte dei titoli venduti e di una parte del prezzo.

I contratti a mercato libero o a premio sono invece quelli dove uno dei contraenti mediante il pagamento di un premio di riserva la facoltà di recedere dal contratto o di variarne il contenuto. Nel giorno della risposta premi il compratore del premio deve dichiarare se intende o meno eseguire il contratto e in caso affermativo deve precisare la quantità di titoli che intende ritirare o consegnare secondo il tipo di contratto a premio stipulato.  Altri contratti particolari sono i Financial Futures e le options.  Il contratto Futures è un contratto  con il quale una parte si impegna a vendere all’altra, ad una data predefinitia, una determinata quantità di uno strumento finanziario. L’altra parte ovviamente si impegna a d acquistare.

Ciò che differenzia il contratto futures dai contratti a termine è la specifica determinazione del tipo di strumento oggetto della negoziazione, della sua quantità e di tutte le modalità di negoziazione.  L’options è un contratto che attribuisce all’acquirente il diritto e non l’obbligo di comprare (opzione call) o di vendere (opzione put) uno specifico strumento finanziario ad un determinato prezzo. Il diritto è conferito dal venditore al compratore previa corresponsione di un premio detto prezzo dell’opzione.

I contratti a termine : i diritti e gli oneri inerenti ai titoli oggetto del contratto

La legge si preoccupa di regolare la sorte dei diritti e degli obblighi derivanti dagli strumenti finanziari venduti nel periodo intercorrente tra la conclusione e l’esecuzione del contratto.  In tema di vendita a termine di titoli di credito la legge stabilisce che i diritti e gli obblighi spettano al compratore sin dal momento della conclusione del contratto ad eccezione del diritto di voto inerente ai titoli azionari venduti il quale spetta invece al venditore fino al momento della consegna.  Pertanto spettano al compratore gli interessi e dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e gravano sul compratore i versamenti sui titoli non liberati che devono essere eseguiti nel periodo tra la conclusione del contratto e la consegna dei titoli.

L’esecuzione coattiva in borsa

Nei contratti di borsa il termine è essenziale e il mancato adempimento

il diritto di avvalersi (oltre che dell’esecuzione coattiva di cui al codice civile) anche della liquidazione coattiva di borsa (che rappresenta un mezzo di tutela più rapido ed efficace). La liquidazione coattiva avviene ad opera di commissari liquidatori nominati dalla Consob i quali, dopo aver proceduto alla liquidazione dei contratti, rilasciano per la differenza che rimane scoperta un certificato di credito che ha valore di titolo esecutivo. (cosa che differenzia la liquidazione coattiva di borsa dalla esecuzione coattiva di cui al codice civile).

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