Il consorzio può avere una funzione solo interna e quindi riguardare unicamente i rapporti tra i consociati o può avere anche una funzione esterna e quindi riguardare anche i rapporti tra consociati e terzi. Anche nel caso si tratti di consorzio con attività solo interna esso non va confuso con i cartelli o i patti di concorrenza tra le imprese. Effetto di queste ultime infatti è quella di creare per gli imprenditori solo una obbligazione negativa e comunque anche se ad essi partecipano più imprenditori vengono a crearsi solo rapporti bilaterali tra ciascun imprenditore e tutti gli altri.
Il consorzio invece prevede la creazione di una organizzazione unitaria che coordina l’attività di tutti i partecipanti e fissa direttive alle quali essi devono attenersi motivo per cui l’eventuale obbligazione di non facere assunta dai partecipanti è solo effetto indiretto dell’accordo. Inoltre l’obbligazione negativa di coloro che stipulano un patto di concorrenza o un cartello è determinata fin dall’inizio mentre le limitazioni alla iniziativa economica derivanti dalla creazione del consorzio non sono necessariamente determinate fin dall’inizio ma potranno dipendere dalle direttive di volta in volta impartite dall’organizzazione consortile stessa.
Consorzi con attività esterna
Il consorzio con attività esterna come abbiamo detto ha rapporti con i terzi e quindi si pone il problema di far conoscere ai terzi che trattano con il consorzio gli elementi necessari per lo svolgimento del rapporto stesso e di attribuire al consorzio una autonomia patrimoniale costituendo un fondo sul quale i terzi possano soddisfarsi per le obbligazioni assunte dal consorzio stesso. A tali esigenze provvede la legge che da un lato impone la pubblicità del consorzio stabilendo che essa debba essere attuata mediante il deposito del contratto e delle eventuali modificazioni per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese, dall’altro prevede l’indisponibilità del fondo consortile da parte dei singoli consorziati per tutta la durata del consorzio sottraendolo così all’azione dei creditori particolari dei consorziati stessi. Il fondo consortile è costituito dai contributi e dai beni acquistati con essi e costituisce oggi la sola garanzia per i creditori del consorzio.
Obbligazioni del consorzio per conto dei singoli consorziati
Particolari principi vigono per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati. La disciplina prevede una deroga al principio generale per cui il terzo contraente non può agire nei confronti dell’interessato in quanto in tema di consorzio si afferma la responsabilità del singolo consorziato, solidalmente con il fondo consortile, nei confronti dei terzi e si stabilisce, in caso di insolvenza del consorziato obbligato, la ripartizione del debito dell’insolvente tra tutti i consorziati in proporzione della quota.